La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»),
visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 della Commissione, del 12 luglio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 (2) («il regolamento iniziale»), in particolare l’articolo 2,
considerando quanto segue:
A.MISURE IN VIGORE
(1)Il 13 maggio 2013 il Consiglio ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio (3), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell’Unione di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica («il prodotto in esame») originari della Repubblica popolare cinese («la RPC»).
(2)Il 12 luglio 2019, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha prorogato le misure per altri cinque anni con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198.
(3)Il 28 novembre 2019, in seguito a un’inchiesta antielusione a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha modificato il regolamento (UE) 2019/1198 tramite il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131 della Commissione (4).
(4)Nell’inchiesta iniziale è stato applicato un campionamento per esaminare i produttori esportatori della RPC in conformità all’articolo 17 del regolamento (UE) 2016/1036.
(5)Per i produttori esportatori inclusi nel campione la Commissione ha fissato aliquote del dazio antidumping individuale comprese tra il 13,1 % e il 23,4 % sulle importazioni del prodotto in esame. Per i produttori esportatori che hanno collaborato e non sono stati inclusi nel campione è stata stabilita un’aliquota del dazio pari al 17,9 %. Tali produttori esportatori sono elencati nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131. È stata inoltre fissata un’aliquota del dazio su scala nazionale del 36,1 % per il prodotto in esame proveniente dalle società della RPC che non si sono manifestate o non hanno collaborato all’inchiesta.
(6)A norma dell’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 la Commissione può modificare l’allegato I di detto regolamento concedendo a un nuovo produttore esportatore l’aliquota del dazio applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione o alle quali non è stato concesso un trattamento individuale, cioè l’aliquota del dazio medio ponderato del 17,9 %, qualora un nuovo produttore esportatore della RPC fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che:
a)Non ha esportato nell’Unione il prodotto in esame nel periodo dell’inchiesta su cui si basano le misure, compreso tra il 1o gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011 («il periodo dell’inchiesta iniziale»),
b)Non è collegato a nessuno degli esportatori o dei produttori della RPC soggetti alle misure antidumping istituite dal regolamento iniziale, e
c)Ha effettivamente esportato nell’Unione il prodotto in esame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta iniziale.
B.RICHIESTA DI TRATTAMENTO RISERVATO AI NUOVI PRODUTTORI ESPORTATORI
(7)Il gruppo di società collegate Huatai Ceramics Industry Limited, Hunan, China & Kerun Ceramics Manufactory Ltd. («Huatai & Kerun» o «il richiedente») ha presentato alla Commissione una richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori, che comporta la concessione dell’aliquota del dazio del 17,9 % applicabile alle società della RPC che hanno collaborato non incluse nel campione. Il richiedente ha sostenuto di aver soddisfatto tutte e tre le condizioni fissate all’articolo 2 del regolamento iniziale.
(8)Al fine di determinare se il richiedente abbia soddisfatto le condizioni per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori fissate all’articolo 2 del regolamento iniziale («le condizioni per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori»), la Commissione ha anzitutto inviato al richiedente un questionario chiedendogli elementi di prova che dimostrassero l’adempimento di tali condizioni.
(9)Dopo aver analizzato le risposte del questionario, la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni ed elementi di prova giustificativi, che sono stati forniti dal richiedente.
(10)La Commissione ha cercato di verificare tutte le informazioni ritenute necessarie allo scopo di determinare se il richiedente avesse soddisfatto le condizioni per il trattamento riservato ai nuovi esportatori. A tal fine essa ha analizzato gli elementi di prova forniti dal richiedente nelle risposte al questionario, consultando varie banche dati online, fra cui Orbis (5) e Qichacha (6), ed effettuando un controllo incrociato delle informazioni della società con le informazioni presentate in casi precedenti. Parallelamente la Commissione ha informato anche l’industria dell’Unione in merito alla richiesta del richiedente, invitandola a fornire eventuali osservazioni, ove necessario. Non è pervenuta alcuna osservazione da parte dell’industria dell’Unione.
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