Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), e l’articolo 79, paragrafo 2, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo paragrafo, lettera a), punto v),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1)In conformità della decisione (UE) 2019/400 del Consiglio (2), l’accordo sullo status tra l’Unione europea e la Repubblica di Serbia riguardante le azioni dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Serbia («accordo») è stato firmato il 18 e 19 novembre 2019, con riserva della sua conclusione.
(2)Ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), nei casi in cui è previsto che le squadre della guardia di frontiera e costiera europea siano utilizzate in un paese terzo in interventi nell’ambito dei quali i membri delle squadre dispongono di poteri esecutivi, o nel caso in cui altre attività in paesi terzi lo richiedano, l’Unione conclude con il paese terzo interessato un accordo sullo status. Tale accordo sullo status dovrebbe riguardare tutti gli aspetti necessari all’esecuzione delle attività.
(3)A norma dell’accordo, le squadre della guardia di frontiera e costiera europea, in conformità col piano operativo, possono essere prontamente inviate sul territorio della Repubblica di Serbia, reagire all’attuale spostamento dei flussi migratori verso la rotta costiera, fornire assistenza nella gestione delle frontiere esterne e al contrasto al traffico di migranti.
(4)La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (4); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
(5)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull’acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell’articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente decisione, se intende recepirla nel proprio diritto interno.
(6)È opportuno pertanto approvare l’accordo,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
L’accordo sullo status tra l’Unione europea e la Repubblica di Serbia riguardante le azioni dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Serbia è approvato a nome dell’Unione.
Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica di cui all’articolo 14, paragrafo 2, dell’accordo. (5)
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione
Fatto a Bruxelles, il 26 Maggio 2020
Per il Consiglio
Il Presidente
GRLIĆ RADMAN
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