Decisione d’Esecuzione (UE) 2020/871 della Commissione del 23 Giugno 2020 relativa all’autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Lituania.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 20, lettera p),

considerando quanto segue:

(1)A norma dell’allegato IV, parte B, punto IV, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, ai fini della classificazione delle carcasse di suino il tenore di carne magra è valutato con metodi di classificazione autorizzati dalla Commissione e sono autorizzati unicamente metodi di stima statisticamente provati, basati sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche della carcassa di suino. È opportuno che l’autorizzazione dei metodi di classificazione sia subordinata alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico di stima. Tale margine è definito nell’allegato V, parte A, del regolamento delegato (UE) 2017/1182 della Commissione (2).

(2)La decisione 2008/364/CE della Commissione (3) autorizza l’impiego di quattro metodi di classificazione delle carcasse di suino in Lituania.

(3)Salvo esplicita autorizzazione prevista con decisione di esecuzione della Commissione, non dovrebbero essere consentite modifiche agli apparecchi o ai metodi di classificazione.

(4)La Lituania ha chiesto alla Commissione di rimuovere l’autorizzazione dei metodi «Hennessy Grading Probe (HGP7)» e «IM-03» dall’elenco dei metodi autorizzati per la classificazione delle carcasse di suino nel suo territorio, poiché essi non sono più in uso nel paese.

(5)La Lituania ha inoltre chiesto alla Commissione di autorizzare un nuovo metodo («Fat-O-Meat’er II»). A tal fine ha presentato una descrizione dettagliata della prova di sezionamento, indicando, nel protocollo di cui all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2017/1182, i principi su cui si basa il nuovo metodo, l’esito della prova di sezionamento e le equazioni utilizzate per la stima del tenore di carne magra. Ha inoltre chiesto alla Commissione di autorizzare formule aggiornate per due metodi («Fat-O-Meat’er S70» e «metodo manuale (ZP)») già autorizzati dalla decisione 2008/364/CE per la classificazione delle carcasse di suino sul suo territorio.

(6)Dall’esame della richiesta presentata risultano soddisfatte le condizioni per l’autorizzazione del nuovo metodo di classificazione e per l’aggiornamento delle equazioni per le altre due. È pertanto opportuno autorizzare tale metodo di classificazione e tali formule in Lituania.

(7)Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto occorre quindi abrogare la decisione 2008/364/CE.

(8)Per concedere agli operatori il tempo sufficiente per adeguarsi ai requisiti tecnici connessi all’introduzione dei nuovi dispositivi e delle nuove equazioni, è opportuno che i metodi di classificazione delle carcasse di suino autorizzati dalla decisione 2008/364/CE continuino ad applicarsi fino al 30 aprile 2021.

(9)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

Ha adottato la presente Decisione:

Articolo 1

1.Per la classificazione delle carcasse di suino a norma dell’allegato IV, parte B, punto IV, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, è autorizzato in Lituania l’impiego dei seguenti metodi:

a)L’apparecchio denominato «Fat-O-Meat’er S70 (FOM S70)» e i relativi metodi di stima, i cui dettagli sono riportati nella parte I dell’allegato;

b)L’apparecchio denominato «Fat-O-Meat’er II (FOM II)» e i relativi metodi di stima, i cui dettagli sono riportati nella parte II dell’allegato;

c)Il «metodo manuale (ZP)» con calibro e i relativi metodi di stima, i cui dettagli sono riportati nella parte III dell’allegato.

2.Il metodo manuale (ZP) con calibro di cui al paragrafo 1, lettera c), è autorizzato unicamente per i macelli:

a)In cui il numero di suini macellati a settimana, calcolato come media annua, non sia superiore a 500;

b)O, solo nel caso in cui non si riescano ad applicare i metodi di classificazione di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), in cui il numero di suini macellati a settimana, calcolato come media annua, non sia superiore a 500.

Articolo 2

Le modifiche degli apparecchi o dei metodi di classificazione autorizzati sono consentite soltanto se espressamente autorizzate con decisione di esecuzione della Commissione.

Articolo 3

La decisione 2008/364/CE è abrogata con effetto a decorrere dal 1o maggio 2021.

Articolo 4

La Repubblica di Lituania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 Giugno 2020

Per la Commissione

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.201.01.0064.01.ITA&toc=OJ:L:2020:201:TOC

 

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