La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)A norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/732 della Commissione (2) l’affissione del raffronto dei prezzi dei combustibili presso le stazioni di rifornimento dovrebbe basarsi su campioni di autovetture comparabili almeno in termini di peso e potenza. Gli Stati membri possono fare ricorso alle opportunità offerte dalla digitalizzazione, come gli strumenti online, per fornire informazioni sui modelli di veicoli esistenti sul mercato e aggiungere ulteriori informazioni. A integrazione dell’affissione del raffronto dei prezzi unitari dei combustibili presso le stazioni di rifornimento potrebbe pertanto essere usato un link a un sito web con informazioni più complete o aggiuntive. Questa opzione non dovrebbe sostituire l’affissione presso la stazione di rifornimento.
(2)Gli Stati membri dovrebbero stabilire quali stazioni di rifornimento debbano affiggere i risultati del raffronto dei prezzi unitari dei combustibili alternativi secondo la metodologia comune di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/732. L’affissione delle informazioni dovrebbe avvenire in modo da garantire un’informazione adeguata dei consumatori, ad esempio tramite poster, pannelli o monitor. La loro installazione richiede l’effettuazione di lavori specifici presso le stazioni di rifornimento. Le soluzioni non dovrebbero costituire un onere per le piccole e medie imprese.
(3)L’Unione, nel quadro del meccanismo per collegare l’Europa, ha istituito un’azione di sostegno al programma al fine di assistere gli Stati membri nell’attuazione dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2014/94/UE, con raccomandazioni relative a un’introduzione armonizzata di dispositivi di visualizzazione delle informazioni. Tali raccomandazioni non sono ancora disponibili in quanto si è dovuta rinviare l’attuazione delle prescritte prove in presenza poiché l’accesso alle stazioni di rifornimento ai fini dello svolgimento delle prove è fortemente limitato sin dall’inizio delle misure di confinamento legate alla pandemia di Covid-19. A tale riguardo la Commissione, su richiesta degli Stati membri partecipanti all’azione di sostegno al programma, ne ha prorogato la durata fino al 30 settembre 2020 mediante una modifica della pertinente convenzione di sovvenzione. Questo comporterà un ritardo nella pubblicazione finale delle raccomandazioni destinate agli Stati membri, formulate nell’ambito dell’azione di sostegno al programma per l’attuazione armonizzata dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2014/94/UE.
(4)In data 3 aprile 2020 gli Stati membri riuniti nel comitato sulle infrastrutture per i combustibili alternativi hanno sottolineato che le misure adottate per contenere la diffusione della Covid-19 limitano la possibilità di accedere alle stazioni di rifornimento. Non è pertanto possibile realizzare tutti i lavori necessari per dotare le stazioni di rifornimento di dispositivi di visualizzazione in linea con le raccomandazioni derivanti dall’azione di sostegno al programma. L’installazione di poster, pannelli o monitor richiede inoltre lavori materiali presso le stazioni di rifornimento e questo potrebbe comportare rischi per la sicurezza dei clienti e dei lavoratori, dato l’obbligo di mantenere il distanziamento sociale. Per queste ragioni gli Stati membri hanno chiesto il rinvio della data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2018/732.
(5)A causa di tali vincoli non è possibile realizzare l’infrastruttura necessaria che consenta alle stazioni di rifornimento di mettere in pratica la metodologia stabilita nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/732 alla data di applicazione di cui all’articolo 2. Gli Stati membri devono inoltre affrontare le difficoltà della raccolta dei dati pertinenti. Per questi motivi la data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2018/732 dovrebbe essere rinviata di sei mesi per consentire agli Stati membri di compensare le ripercussioni negative del ritardo, causato dalla pandemia di Covid-19, nell’attuazione delle misure previste dal summenzionato regolamento.
(6)Al fine di fornire un aiuto immediato nel contesto dell’attuale crisi della Covid-19 e di consentire agli Stati membri e a tutte le parti interessate di adeguare la programmazione secondo la modifica proposta, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/94/UE,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
All’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/732, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Esso si applica a decorrere dal 7 dicembre 2020.».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 Giugno 2020
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
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