Decisione (PESC) 2020/792 del Consiglio dell’11 Giugno 2020 che modifica l’azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (*) (EULEX KOSOVO).

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare gli articoli 42, paragrafo 4, e 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)Il 4 febbraio 2008 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2008/124/PESC (1).

(2)L’8 giugno 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/856 (2), che modifica l’azione comune 2008/124/PESC e proroga l’EULEX KOSOVO fino al 14 giugno 2020.

(3)Il 16 aprile 2020 il comitato politico e di sicurezza (CPS) ha convenuto che, nelle attuali circostanze dovute alla pandemia di Covid-19, è opportuno che l’EULEX KOSOVO sia prorogata di un anno con il medesimo mandato, che potrà essere riveduto quando le circostanze lo consentiranno.

(4)È opportuno concedere all’EULEX KOSOVO un importo di riferimento finanziario per il periodo della sua proroga.

(5)Il 14 maggio 2020 il CPS ha inoltre convenuto che il sig. Lars-Gunnar WIGEMARK, nominato capo della missione il 28 novembre 2019 con decisione (PESC) 2019/1991 (3) del CPS, dovrebbe continuare a svolgere tale funzione per un ulteriore periodo di un anno.

(6)È opportuno che nessuna disposizione della presente decisione sia interpretata in senso tale da pregiudicare l’indipendenza e l’autonomia dei giudici e dei procuratori che operano in procedimenti giudiziari nell’ambito dell’EULEX KOSOVO.

(7)In considerazione della particolare natura delle attività dell’EULEX KOSOVO a sostegno dei procedimenti giudiziari trasferiti in uno Stato membro, è opportuno individuare nella presente decisione l’importo previsto a copertura del sostegno a tali procedimenti giudiziari trasferiti e prevedere l’esecuzione di tale parte del bilancio tramite una sovvenzione.

(8)È opportuno modificare di conseguenza l’azione comune 2008/124/PESC.

(9)L’EULEX KOSOVO sarà condotta nell’ambito di una situazione che può deteriorarsi e che potrebbe ostacolare il conseguimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione di cui all’articolo 21 del trattato,

Ha adottato la presente Decisione:

Articolo 1

L’azione comune 2008/124/PESC è così modificata:

1)All’articolo 8 è aggiunto il paragrafo seguente:

«11.Per il periodo dal 15 giugno 2020 al 14 giugno 2021 il sig. Lars-Gunnar WIGEMARK è il capomissione.»;

2)All’articolo 16, paragrafo 1, il diciassettesimo comma è sostituito dal seguente:

«L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all’EULEX KOSOVO dal 15 giugno 2020 al 14 giugno 2021 è di 83 745 000 EUR.

Con riferimento all’importo di cui al diciassettesimo comma, l’importo destinato a coprire la spesa relativa all’EULEX KOSOVO per l’attuazione del suo mandato in Kosovo è di 38.700,000 EUR e l’importo destinato a coprire il sostegno ai procedimenti giudiziari trasferiti in uno Stato membro è di 45.045,000 EUR.

La Commissione stipula una convenzione di sovvenzione con un cancelliere che agisce per conto di una cancelleria incaricata dell’amministrazione dei procedimenti giudiziari trasferiti per l’importo di 45.045,000 EUR. A tale convenzione di sovvenzione si applicano le norme in materia di sovvenzioni previste dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

L’importo di riferimento finanziario relativo al periodo successivo per l’EULEX KOSOVO è deciso dal Consiglio.

(*)Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n.

1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).»;"

3)All’articolo 20, secondo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Essa cessa di produrre effetti il 14 giugno 2021.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, l’11 Giugno 2020

Per il Consiglio

La Presidente

METELKO-ZGOMBIĆ

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.193.01.0009.01.ITA&toc=OJ:L:2020:193:TOC

 

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