La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 3, e l’articolo 7, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli Stati membri devono ridurre l’importo dei pagamenti diretti da concedere a un agricoltore per un dato anno civile a norma del titolo III, capo 1, del medesimo regolamento di almeno il 5 % per la parte dell’importo al di sopra di 150 000 EUR salvo se applicano l’articolo 11, paragrafo 3. Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, di detto regolamento, il prodotto stimato della riduzione deve essere reso disponibile come sostegno supplementare per le misure nell’ambito dello sviluppo rurale.
(2)Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione entro il 31 dicembre 2019 le rispettive decisioni relative alla riduzione dell’importo dei pagamenti diretti e il conseguente prodotto stimato della riduzione per l’anno civile 2020. Nelle rispettive comunicazioni Bulgaria, Cechia, Danimarca, Estonia, Irlanda, Spagna, Italia, Lettonia, Ungheria, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito hanno indicato una stima superiore a zero.
(3)In applicazione dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli Stati membri possono decidere di rendere disponibile una determinata percentuale dei rispettivi massimali nazionali annui per i pagamenti diretti come sostegno supplementare per le misure previste dai programmi di sviluppo rurale.
(4)Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, sesto comma, del regolamento (UE) n. 307/2013, Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Francia, Paesi Bassi e Regno Unito hanno comunicato alla Commissione la decisione di rendere disponibile, come sostegno supplementare nell’ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) nel 2021, una determinata percentuale dei rispettivi massimali nazionali annui per i pagamenti diretti per l’anno civile 2020.
(5)In applicazione dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli Stati membri possono rendere disponibile sotto forma di pagamenti diretti per l’anno civile 2020 una determinata quota del sostegno da finanziare a titolo del FEASR nell’esercizio finanziario 2021.
(6)Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, sesto comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, Croazia, Ungheria, Malta e Polonia hanno comunicato alla Commissione la decisione di rendere disponibile sotto forma di pagamenti diretti per l’anno civile 2020 un determinato importo della rispettiva dotazione FEASR per il 2021.
(7)È pertanto necessario adattare gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 al fine di incorporare le modifiche proposte dei massimali nazionali annui e dei massimali netti annui per i pagamenti diretti.
(8)Ai sensi dell’articolo 137, paragrafo 1, secondo comma, dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, nel Regno Unito per l’anno di domanda 2020 non si applica il regolamento (UE) n. 1307/2013 applicabile nell’anno 2020. Pertanto, per quanto riguarda il Regno Unito, non è necessario fissare nuovi massimali per l’anno 2020.
(9)È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013.
(10)Poiché le modifiche previste dal presente regolamento incidono sull’applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 per l’anno 2020, è opportuno che il presente regolamento si applichi dal 1o gennaio 2020,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
Gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° Gennaio 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1° Aprile 2020
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
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