Regolamento d’Esecuzione (UE) 2020/744 della Commissione del 4 Giugno 2020 recante modifica del Regolamento d’Esecuzione (UE) 2016/1800.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (1), in particolare l’articolo 109 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800 della Commissione (2) specifica tra l’altro, nell’allegato, a quali classi di merito di credito di cui al titolo I, capo I, sezione 2, del regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione (3) sono associate le pertinenti valutazioni del merito di credito emesse da un’agenzia esterna di valutazione del merito di credito (ECAI) (valutazioni esterne del merito di credito).

(2)A seguito delle ultime modifiche apportate dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/633 della Commissione (4) all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800, sono cambiati i fattori quantitativi e qualitativi su cui si basano le valutazioni del merito di credito riguardanti alcune corrispondenze di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800. Inoltre, alcune ECAI hanno esteso le loro valutazioni del merito di credito a nuovi segmenti di mercato, il che comporta nuove scale di rating e nuovi tipi di rating. È pertanto necessario aggiornare le corrispondenze delle ECAI interessate.

(3)Dopo l’adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2018/633 è stata registrata un’altra agenzia di rating del credito in conformità al regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Poiché l’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6)impone di specificare per tutte le ECAI l’attribuzione delle valutazioni alle classi di merito di credito, è necessario stabilire la corrispondenza per l’ECAI di nuova registrazione. Le valutazioni del merito di credito applicate dall’ECAI di nuova registrazione si basano sulla stessa metodologia applicata dalla sua impresa madre, ECAI di un paese terzo per la quale era già stata stabilita la corrispondenza. È pertanto opportuno, nel caso specifico, che la corrispondenza per l’ECAI di nuova registrazione rifletta la corrispondenza stabilita per l’ECAI del paese terzo.

(4)Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione presentati alla Commissione congiuntamente dall’Autorità bancaria europea (ABE), dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e dall’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) (le «autorità europee di vigilanza»).

(5)Le autorità europee di vigilanza hanno condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, hanno analizzato i potenziali costi e benefici collegati e hanno chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità all’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito in conformità all’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e il parere del gruppo delle parti interessate nel settore dell’assicurazione e della riassicurazione istituito in conformità all’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

(6)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800,

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 Giugno 2020

Per la Commissione

La Presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.176.01.0004.01.ITA&toc=OJ:L:2020:176:TOC

 

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