La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 1, lettera e), e l’articolo 27, primo comma, lettera i),
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (2) stabilisce le misure di attuazione per le norme sanitarie e di polizia sanitaria di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009, comprese le disposizioni relative all’uso di sottoprodotti di origine animale e di prodotti da essi derivati come combustibile negli impianti di combustione.
(2)Le farine di carne e ossa sono proteine animali ottenute dalla trasformazione di materiali di categoria 1 o 2. Negli ultimi decenni le farine di carne e ossa sono state smaltite come rifiuti mediante incenerimento o coincenerimento a norma dell’articolo 12, lettera a) o b), del regolamento (CE) n. 1069/2009. Per un uso sostenibile delle fonti di energia, l’industria ha sviluppato una tecnologia per l’uso delle farine di carne e ossa come combustibile in dispositivi di combustione a norma dell’articolo 12, lettera e), del suddetto regolamento, al fine di utilizzare il calore generato da tale combustione.
(3)L’articolo 6 del regolamento (UE) n. 142/2011 prevede le norme per il riconoscimento di impianti di combustione che utilizzano il letame di animali d’allevamento come combustibile. È necessario modificare tale articolo al fine di includere le norme relative all’uso delle farine di carne e ossa come combustibile.
(4)L’allegato III, capo V, del regolamento (UE) n. 142/2011 stabilisce norme sui tipi di impianti e di combustibili che possono essere utilizzati per la combustione e prescrizioni specifiche per determinati tipi di impianti. È opportuno prevedere norme relative agli impianti di combustione in cui le farine di carne e ossa sono utilizzate come combustibile, inclusi i limiti di emissione e le prescrizioni in materia di monitoraggio. I limiti di emissione e le prescrizioni in materia di monitoraggio che si applicano agli impianti di combustione che utilizzano come combustibile il letame di pollame dovrebbero applicarsi anche agli impianti di combustione aventi una potenza termica nominale totale non superiore a 50 MW che utilizzano come combustibile le farine di carne e ossa al fine di rispettare le norme ambientali pertinenti.
(5)Il presente regolamento dovrebbe far salvi gli obblighi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), che prevede un insieme completo di norme sulla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento dovuto alle attività industriali. Tale direttiva fissa inoltre norme intese a evitare oppure, qualora non sia possibile, ridurre le emissioni delle suddette attività nell’aria, nell’acqua e nel terreno e ad impedire la produzione di rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente nel suo complesso. Le installazioni che trattano sottoprodotti di origine animale rientrano nell’ambito di applicazione di tale direttiva, purché la capacità di trattamento superi i 10 Mg al giorno. La direttiva impone a tutte le installazioni che rientrano nel suo ambito di applicazione di detenere un’autorizzazione basata sulle migliori tecniche disponibili (BAT). Le conclusioni sulle BAT, che fanno parte dei documenti di riferimento sulle BAT pubblicati dalla Commissione europea, fungono da riferimento per stabilire le condizioni di autorizzazione (4).
(6)La direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) ha introdotto valori limite di emissione nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi aventi una potenza termica nominale totale non superiore a 50 MW, coprendo tutti i tipi di combustibili solidi. Inoltre il regolamento (UE) n. 142/2011 stabilisce misure e condizioni esaustive per la combustione di specifici sottoprodotti di origine animale in tali impianti. All’epoca non erano state tuttavia stabilite le misure e le condizioni per l’uso come combustibile di sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati diversi dal letame di pollame in azienda. È pertanto necessario stabilire norme e disposizioni, compresi i valori limite specifici di emissione, per l’uso delle farine di carne e ossa come combustibile negli impianti di combustione aventi una potenza termica nominale totale non superiore a 50 MW nel quadro della normativa sui sottoprodotti di origine animale.
(7)Le disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 142/2011 dovrebbero essere sufficientemente rigorose da rispettare i limiti di emissione per gli altri combustibili solidi di cui alla direttiva (UE) 2015/2193. Il presente regolamento garantisce inoltre che il possibile impatto negativo sull’ambiente e sulla salute umana derivante dall’incenerimento delle farine di carne e ossa non sia maggiore di quello derivante dalla combustione dei rifiuti.
(8)I valori limite di emissione per l’uso come combustibile di materiali diversi negli impianti di combustione aventi una potenza termica nominale totale superiore a 50 MW sono stabiliti nella direttiva 2010/75/UE, che si applica in caso di uso di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati, comprese le farine di carne e ossa come combustibile in tali impianti di combustione.
(9)È quindi opportuno modificare di conseguenza l’articolo 6 e l’allegato III del regolamento (UE) n. 142/2011.
(10)Il presente regolamento dovrebbe consentire alle autorità competenti di concedere agli impianti di combustione esistenti un periodo transitorio per ottemperare alle prescrizioni in materia di aumento controllato della temperatura del gas di scarico, purché durante il periodo transitorio tali emissioni non presentino rischi per la salute pubblica e animale né per l’ambiente. La normativa sui sottoprodotti di origine animale non impedisce agli Stati membri di applicare le pertinenti norme di calcolo per i valori limite di emissione di cui alla direttiva (UE) 2015/2193, quando le farine di carne e ossa sono bruciate con altri combustibili o rifiuti.
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