La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (1), in particolare l’articolo 35, paragrafo 3,
previa consultazione del comitato consultivo per gli appalti pubblici,
considerando quanto segue:
1.FATTI
(1)Il 19 dicembre 2019 la Danimarca («il richiedente») ha presentato tramite posta elettronica una richiesta alla Commissione a norma dell’articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE («la richiesta»). La richiesta è conforme all’articolo 1, paragrafo 1, della decisione di esecuzione (UE) 2016/1804 della Commissione (2).
(2)La richiesta riguarda determinati servizi postali in Danimarca. Nella richiesta i servizi in questione sono descritti come segue:
a)Servizi di consegna pacchi nazionali dall’impresa al consumatore (business to consumer, B2C) – consegna di pacchi ordinari spediti da un’impresa con un contratto per la consegna in Danimarca a un consumatore (presso il suo indirizzo o presso un punto di ritiro in Danimarca);
b)Servizi di consegna pacchi internazionali dall’impresa al consumatore (B2C):
-Consegna di pacchi ordinari spediti da un’impresa con contratti per la consegna in Danimarca a un consumatore al di fuori della Danimarca (presso il suo indirizzo o presso un punto di ritiro);
-Consegna di pacchi ordinari spediti da un’impresa internazionale a un consumatore danese (presso il suo indirizzo o presso un punto di ritiro in Danimarca).
(3)L’Autorità danese per la concorrenza e la tutela del consumatore (Danish Competition and Consumer Authority, «la DCAA»), ente autonomo del ministero danese per l’Industria, le imprese e le finanze, ha presentato la richiesta per conto della Danimarca. La richiesta è stata effettuata da PostNord (3), l’unico ente operativo nel settore postale in Danimarca soggetto alle norme in materia di appalti pubblici.
(4)La richiesta includeva una posizione motivata e giustificata della DCAA. La DCAA, competente per le attività in questione, ha condotto un’analisi approfondita delle condizioni per l’applicabilità dell’articolo 34, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE alle attività in questione, a norma dell’articolo 34, paragrafi 2 e 3, di tale direttiva. La posizione della DCAA è basata su un’indagine mediante questionario distribuito agli operatori presenti sul mercato e ai potenziali concorrenti nei mercati danesi dei servizi di consegna pacchi ordinari nazionali e internazionali dall’impresa al consumatore.
(5)Il 3 febbraio 2020 la Commissione ha chiesto al richiedente ulteriori informazioni. La risposta del richiedente è pervenuta il 10 febbraio 2020. Il 16 marzo 2020 il richiedente ha presentato ulteriori informazioni sullo stato della concorrenza nel mercato dei servizi di consegna pacchi internazionali B2C.
(6)A norma dell’allegato IV, punto 1, lettera a), della direttiva 2014/25/UE, gli atti di esecuzione di cui all’articolo 35 devono essere adottati entro 90 giorni lavorativi se è possibile presumere il libero accesso a un determinato mercato in base all’articolo 34, paragrafo 3, primo comma, della medesima direttiva. A norma dell’allegato IV, punto 1, terzo comma, della direttiva 2014/25/UE, i termini per l’adozione degli atti di esecuzione decorrono dal primo giorno lavorativo successivo alla data in cui la Commissione riceve la domanda di cui all’articolo 35, paragrafo 1, della medesima direttiva o, qualora le informazioni che devono essere fornite all’atto della domanda siano incomplete, dal giorno lavorativo successivo alla data in cui essa riceve le informazioni complete. Il termine iniziale scadeva quindi l’11 maggio 2020 (4) ed è stato prorogato dalla Commissione, con il consenso del richiedente, al 29 maggio 2020.
2.QUADRO GIURIDICO
(7)La direttiva 2014/25/UE si applica agli appalti aggiudicati per lo svolgimento di attività relative alla fornitura di servizi postali, salvo che l’attività sia esonerata in forza dell’articolo 34 della medesima direttiva.
(8)A norma della direttiva 2014/25/UE gli appalti destinati a permettere lo svolgimento di un’attività che rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva non sono soggetti alle disposizioni ivi contenute se, nello Stato membro in cui è esercitata l’attività, questa è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. L’esposizione diretta alla concorrenza è valutata in base a criteri oggettivi, tra i quali possono figurare le caratteristiche dei prodotti o servizi interessati, l’esistenza di prodotti o servizi alternativi considerati sostituibili sul versante della domanda o dell’offerta, i prezzi e la presenza di più fornitori dei prodotti o servizi in questione.
3.VALUTAZIONE
3.1.Libero accesso al mercato
(9)Un mercato è considerato liberamente accessibile se lo Stato membro interessato ha attuato e applicato le pertinenti norme della legislazione dell’Unione, aprendo alla concorrenza un determinato settore o una sua parte. Tali atti giuridici figurano nell’elenco di cui all’allegato III della direttiva 2014/25/UE che, per quanto attiene ai servizi postali, comprende la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5).
(10)In base alle informazioni a disposizione della Commissione, e come confermato dal richiedente (6), la Danimarca ha recepito (7) e applica la direttiva 97/67/CE. Pertanto il mercato in questione è considerato liberamente accessibile in conformità all’articolo 34, paragrafo 3, della direttiva 2014/25/UE.
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