Decisione d’Esecuzione della Commissione dell'8 Dicembre 2014.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (1), in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)Il 12 novembre 2012 la società Functional Products Trading SA ha chiesto alle autorità competenti del Regno Unito di poter immettere sul mercato l'olio di semi di chia (Salvia hispanica) in qualità di nuovo ingrediente alimentare da utilizzare in oli vegetali e come integratore alimentare.

(2)In data 8 luglio 2013 l'ente del Regno Unito competente per la valutazione degli alimenti ha pubblicato una relazione di valutazione iniziale. In essa l'ente conclude che l'olio di semi di chia (Salvia hispanica) soddisfa i criteri stabiliti all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.

(3)Il 13 settembre 2013 la Commissione ha trasmesso la relazione di valutazione iniziale agli altri Stati membri.

(4)Sono state presentate obiezioni motivate entro il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 258/97. A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97 la Commissione dovrebbe tener conto delle obiezioni formulate nella propria decisione di esecuzione. Le spiegazioni aggiuntive fornite dal richiedente hanno dissipato le apprensioni con soddisfazione degli Stati membri e della Commissione.

(5)La direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) stabilisce requisiti per gli integratori alimentari. È opportuno autorizzare l'uso dell'olio di semi di chia (Salvia hispanica) lasciando impregiudicate le prescrizioni della suddetta legislazione.

(6)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato la seguente decisione:

Articolo 1

L'olio di semi di chia (Salvia hispanica) di cui all'allegato I può essere immesso sul mercato nell'Unione quale nuovo ingrediente alimentare per gli usi e ai livelli massimi di cui all'allegato II, fatte salve le disposizioni della direttiva 2002/46/CE.

Articolo 2

La denominazione dell'olio di semi di chia autorizzato dalla presente decisione sull'etichettatura degli alimenti che lo contengono è «olio di semi di chia (Salvia hispanica)».

Articolo 3

La società Functional Products Trading SA, Av. Luis Pasteur 5842 Of. 302 — Vitacura, Santiago, Cile è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,l'8 Dicembre 2014

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_353_R_0005

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