La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (1), in particolare l’articolo 24, paragrafo 4, l’articolo 28, paragrafo 3, l’articolo 30, paragrafo 3, l’articolo 36, paragrafo 4, l’articolo 38, paragrafo 3, l’articolo 41, paragrafo 4, l’articolo 42, paragrafo 5, l’articolo 44, paragrafo 5 e l’articolo 45, paragrafo 7,
considerando quanto segue:
(1)A fini di chiarezza, prevedibilità e semplificazione, i documenti utilizzati per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, dovrebbero essere standardizzati in base alla prassi, per ridurre l’onere gravante sui costruttori di veicoli.
(2)Per aumentare la trasparenza e fare in modo che le necessarie informazioni sull’omologazione siano presentate in modo coerente, è opportuno stabilire modelli per i certificati di omologazione.
(3)Ai fini dell’armonizzazione del documento rilasciato dai costruttori per certificare che un veicolo prodotto è conforme al tipo omologato, è opportuno stabilire modelli per i certificati di conformità. A fini di chiarezza, è opportuno aggiungere al certificato di conformità la data di produzione del veicolo.
(4)Per individuare chiaramente gli atti giuridici che si applicano ai veicoli, ai sistemi, ai componenti o alle entità tecniche indipendenti è opportuno stabilire un sistema armonizzato di numerazione dei certificati di omologazione.
(5)Nei verbali di prova, dovrebbero inoltre essere armonizzate le modalità di presentazione delle informazioni più pertinenti. È pertanto necessario stabilire una serie minima di prescrizioni per il formato dei verbali di prova.
(6)Per un miglior rilevamento dei risultati delle prove effettuate sul tipo di veicolo omologato, dovrebbe essere stabilita una scheda dei risultati delle prove contenente una serie minima di informazioni.
(7)Al fine di consentire ai costruttori di ottenere omologazione per veicoli nuovi o di immettere sul mercato veicoli nuovi, a norma dell’articolo 91, terzo comma, del regolamento (UE) 2018/858 il presente regolamento dovrebbe essere applicabile a partire dal 5 luglio 2020.
(8)Le competenze conferite dall’articolo 24, paragrafo 4, dall’articolo 28, paragrafo 3, dall’articolo 30, paragrafo 3, dall’articolo 36, paragrafo 4, dall’articolo 38, paragrafo 3, dall’articolo 41, paragrafo 4, dall’articolo 42, paragrafo 5, dall’articolo 44, paragrafo 5 e dall’articolo 45, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/858 riguardano l’introduzione di modelli e formati armonizzati necessari per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche destinati a tali veicoli, e per la loro immissione sul mercato. Giacché strettamente collegate dal punto di vista tematico, tali competenze dovrebbero essere integrate nel presente regolamento.
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