Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)La decisione (UE) 2017/37 del Consiglio (1) prevede la firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra (2) («accordo»). L’accordo è stato firmato il 30 ottobre 2016.
(2)La decisione (UE) 2017/38 del Consiglio (3) prevede l’applicazione provvisoria di parti dell’accordo, ivi inclusa l’istituzione del comitato misto CETA e del comitato per i servizi e gli investimenti. L’accordo è applicato a titolo provvisorio dal 21 settembre 2017.
(3)A norma dell’articolo 26.3, paragrafo 1, dell’accordo, nel perseguimento degli obiettivi dell’accordo il comitato misto CETA ha il potere di adottare decisioni su qualunque questione nei casi previsti dall’accordo.
(4)A norma dell’articolo 26.3, paragrafo 2, dell’accordo, le decisioni adottate dal comitato misto CETA sono vincolanti per le parti, con riserva dell’espletamento di tutti gli obblighi e gli adempimenti interni necessari, e le parti provvedono ad attuarle.
(5)In conformità all’articolo 26.1, paragrafo 4, lettera d), dell’accordo, il comitato misto CETA è tenuto ad adottare il proprio regolamento interno.
(6)A norma dell’articolo 26.2, paragrafo 1, lettera b), dell’accordo, il comitato per i servizi e gli investimenti è uno dei comitati specializzati istituiti dall’accordo.
(7)In conformità all’articolo 26.2, paragrafo 4, dell’accordo, se lo ritengono opportuno, i comitati specializzati stabiliscono e modificano i propri regolamenti interni.
(8)La norma 14, paragrafo 4, del regolamento interno del comitato misto CETA di cui alla decisione 001/2018 del comitato misto CETA del 26 settembre 2018 stabilisce che, salvo decisione contraria di ciascun comitato specializzato in conformità all’articolo 26.2, paragrafo 4, dell’accordo, il regolamento interno si applica, mutatis mutandis, ai comitati specializzati e agli altri organi istituiti in applicazione dell’accordo.
(9)Conformemente all’articolo 8.31, paragrafo 3, e dell’articolo 8.44, paragrafo 3, lettera a), dell’accordo, qualora insorgano gravi preoccupazioni riguardo a problemi di interpretazione che possono incidere sugli investimenti, il comitato per i servizi e gli investimenti può, in presenza di accordo tra le parti e previo espletamento dei loro rispettivi obblighi ed adempimenti interni, raccomandare al comitato misto CETA l’adozione di interpretazioni dell’accordo. Le interpretazioni adottate dal comitato misto CETA sono vincolanti per i tribunali costituiti a norma del capo 8 (Investimenti), sezione F (Risoluzione delle controversie tra investitori e Stati in materia di investimenti), dell’accordo. Il comitato misto CETA può decidere che un’interpretazione produca effetti vincolanti a partire da una data determinata.
(10)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto CETA sulla base del progetto di decisione del comitato misto CETA, al fine di garantire l’effettiva attuazione dell’accordo,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto CETA per quanto riguarda l’adozione di una decisione relativa alla procedura per l’adozione di interpretazioni conformemente all’articolo 8.31, paragrafo 3, e all’articolo 8.44, paragrafo 3, lettera a), dell’accordo, come un allegato del suo regolamento interno, si basa sul progetto di decisione del comitato misto CETA (4).
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’entrata in vigore dell’accordo.
Fatto a Bruxelles, il 18 Maggio 2020
Per il Consiglio
Il Presidente
GRLIĆ RADMAN
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