Decisione (UE) 2020/681 del Consiglio del 18 Maggio 2020 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato per i servizi e gli investimenti istituito a norma dell’accordo economico e commerciale globale (CETA).

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)La decisione (UE) 2017/37 del Consiglio (1) prevede la firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra (2) («accordo»). L’accordo è stato firmato il 30 ottobre 2016.

(2)La decisione (UE) 2017/38 del Consiglio (3) prevede l’applicazione provvisoria di parti dell’accordo, ivi inclusa l’istituzione del comitato per i servizi e gli investimenti. L’accordo è applicato a titolo provvisorio dal 21 settembre 2017.

(3)A norma dell’articolo 26.2, paragrafo 4, dell’accordo, il comitato per i servizi e gli investimenti può adottare decisioni qualora l’accordo lo preveda.

(4)Conformemente all’articolo 8.44, paragrafo 3, lettera c), dell’accordo, il comitato per i servizi e gli investimenti è chiamato ad adottare una decisione relativa alle norme in materia di mediazione ad uso delle parti della controversia nell’ambito delle controversie in materia di investimenti.

(5)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato per i servizi e gli investimenti sulla base del progetto di decisione del comitato per i servizi e gli investimenti relativa alle norme in materia di mediazione, al fine di garantire l’effettiva attuazione dell’accordo,

Ha adottato la presente Decisione:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato per i servizi e gli investimenti per quanto riguarda l’adozione delle norme in materia di mediazione ad uso delle parti della controversia nell’ambito delle controversie in materia di investimenti si basa sul progetto di decisione del comitato per i servizi e gli investimenti (4).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’entrata in vigore dell’accordo.

Fatto a Bruxelles, il 18 Maggio 2020

Per il Consiglio

Il Presidente

GRLIĆ RADMAN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.161.01.0007.01.ITA&toc=OJ:L:2020:161:TOC

 

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