Regolamento (UE) 2020/685 della Commissione del 20 Maggio 2020 che modifica il Regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di perclorato in alcuni alimenti.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell’8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (2) definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari.

(2)Il 30 settembre 2014 il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare (in appresso «il gruppo CONTAM») dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha adottato un parere scientifico sui rischi per la salute pubblica connessi alla presenza di perclorato negli alimenti (3). Il gruppo CONTAM ha stabilito una dose giornaliera tollerabile di 0,3 microgrammi per chilogrammo di peso corporeo al giorno in base all’inibizione dell’assunzione di iodio della tiroide in adulti sani. Il gruppo CONTAM ha concluso che la stima attuale dell’esposizione alimentare cronica al perclorato può essere motivo di preoccupazione, in particolare per i consumatori molto esposti delle fasce di età più giovani della popolazione con una carenza di iodio lieve o moderata. È inoltre possibile che la stima attuale dell’esposizione a breve termine al perclorato sia preoccupante per i lattanti allattati al seno e i bambini nella prima infanzia con una bassa assunzione di iodio.

(3)Il gruppo CONTAM ha raccomandato agli Stati membri di raccogliere dati supplementari sulla presenza di perclorato negli alimenti in Europa, in particolare per quanto concerne gli ortaggi, le formule per lattanti, il latte e i prodotti lattiero-caseari, al fine di ridurre ulteriormente l’incertezza nella valutazione dei rischi.

(4)La raccomandazione (UE) 2015/685 della Commissione (4) è stata adottata in seguito alla relazione scientifica con l’obiettivo di monitorare la presenza di perclorato negli alimenti, in particolare in quelli sottoposti a campionamento dopo il 1o settembre 2013, quando sono state messe in atto misure di attenuazione.

(5)L’Autorità ha effettuato una valutazione dell’esposizione umana al perclorato, tenendo conto dei dati di occorrenza disponibili nella sua banca dati, basati su campioni prelevati dopo il 1o settembre 2013, e nel 2017 ha pubblicato una relazione scientifica sulla valutazione dell’esposizione alimentare al perclorato nella popolazione europea (5).

(6)Il gruppo CONTAM ha esaminato i risultati della relazione sul perclorato negli alimenti nella sua 87a sessione plenaria del novembre 2017 (6) ed ha rilevato un sostanziale allineamento delle stime dei livelli di esposizione in tale relazione alle stime contenute nel parere del gruppo CONTAM del 2014. Tenuto conto della dose giornaliera tollerabile di 0,3 μg/kg di peso corporeo al giorno stabilita precedentemente, il gruppo CONTAM ha confermato la conclusione che l’attuale esposizione cronica e a breve termine al perclorato può costituire un possibile problema per la salute umana.

(7)È pertanto opportuno stabilire tenori massimi di perclorato sia nei prodotti alimentari che contengono livelli considerevoli di perclorato e contribuiscono in modo significativo all’esposizione umana sia nei prodotti alimentari che sono rilevanti per quanto riguarda la possibile esposizione di gruppi vulnerabili della popolazione come i lattanti e i bambini nella prima infanzia.

(8)Il regolamento (CE) n. 1881/2006 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(9)È opportuno concedere agli operatori del settore alimentare il tempo per adeguarsi alle nuove prescrizioni stabilite nel presente regolamento. La data di applicazione dei tenori massimi di perclorato per tali prodotti alimentari dovrebbe pertanto essere differita.

(10)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

I prodotti alimentari elencati nell’allegato del presente regolamento che sono stati immessi legalmente sul mercato prima del 1o luglio 2020 possono continuare a essere commercializzati fino al loro termine minimo di conservazione o alla data di scadenza.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 Maggio 2020

Per la Commissione

Il Presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.160.01.0003.01.ITA&toc=OJ:L:2020:160:TOC

 

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