Decisione d’Esecuzione (UE) 2020/674 della Commissione del 15 Maggio 2020 sulla proposta di iniziativa dei cittadini europei intitolata «Avviare redditi di base incondizionati (RBI) in tutta l’UE».

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l’iniziativa dei cittadini europei (1), in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)L’obiettivo della proposta di iniziativa dei cittadini europei intitolata «Avviare redditi di base incondizionati (RBI) in tutta l’UE», modificata dal gruppo di organizzatori in risposta alla lettera della Commissione del 19 febbraio 2020 (2), è di istituire redditi di base incondizionati in tutta l’UE che assicurino a ciascuno la sussistenza e la possibilità di partecipare alla società nel quadro della sua politica economica. L’iniziativa prevede che l’obiettivo sia raggiunto restando nell’ambito delle competenze conferite all’UE dai trattati. Gli organizzatori chiedono alla Commissione di presentare una proposta relativa a redditi di base incondizionati in tutta l’Unione che riducano le disparità regionali al fine di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale nell’Unione, sottolineando che ciò porterà a conseguire l’obiettivo della dichiarazione congiunta del Consiglio europeo, del Parlamento europeo e della Commissione europea, formulata nel 2017, secondo cui «l’UE e i suoi Stati membri sosterranno inoltre regimi di previdenza sociale efficienti, sostenibili ed equi per garantire un reddito di base» al fine di combattere le disuguaglianze.

(2)Un allegato incentrato sull’oggetto, gli obiettivi e il contesto della proposta di iniziativa dei cittadini europei contiene i quattro criteri che definiscono il proposto «reddito di base incondizionato»: dovrebbe essere «universale», «individuale», «incondizionato» e «sufficiente».

(3)Il trattato sull’Unione europea (TUE) rafforza la cittadinanza dell’Unione e potenzia ulteriormente il funzionamento democratico dell’Unione affermando, tra l’altro, che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell’Unione mediante l’iniziativa dei cittadini europei.

(4)A tal fine le procedure e le condizioni necessarie per l’iniziativa dei cittadini dovrebbero essere chiare, semplici, di facile applicazione e proporzionate alla natura dell’iniziativa dei cittadini, in modo da incoraggiarne la partecipazione e rendere l’Unione più accessibile.

(5)Il gruppo di organizzatori fa riferimento a una serie di disposizioni dei trattati ritenute pertinenti, tra cui l’articolo 5 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea secondo cui gli Stati membri coordinano le loro politiche economiche nell’ambito dell’Unione e, a tal fine, il Consiglio adotta delle misure, in particolare gli indirizzi di massima per dette politiche. La disposizione conferisce all’Unione la competenza per il coordinamento in ambito economico e sociale, ma non costituisce una base giuridica tale da consentire alla Commissione di presentare una proposta di atto giuridico dell’Unione.

(6)Tuttavia ai fini dell’applicazione dei trattati potrebbe essere adottato un atto giuridico dell’Unione sui «redditi di base incondizionati in tutta l’UE» per tutti i cittadini, come richiesto dalla proposta di iniziativa, sulla base dell’articolo 121, paragrafo 2, del trattato. La disposizione consente alla Commissione di raccomandare al Consiglio di elaborare un progetto di indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell’Unione, e di riferirne le risultanze al Consiglio europeo. Sulla base delle conclusioni del Consiglio europeo, il Consiglio può adottare una raccomandazione che definisce i suddetti indirizzi di massima.

(7)Per questi motivi, in conformità all’articolo 6, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2019/788, nessuna parte della proposta d’iniziativa dei cittadini esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell’Unione ai fini dell’applicazione dei trattati.

(8)Il gruppo di organizzatori ha fornito prove adeguate del fatto che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/788 e ha designato le persone di contatto in conformità all’articolo 5, paragrafo 3, primo comma di detto regolamento.

(9)L’iniziativa non è né manifestamente ingiuriosa, futile o vessatoria, né manifestamente contraria ai valori dell’Unione sanciti dall’articolo 2 del trattato sull’Unione europea e ai diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(10)È pertanto opportuno registrare la proposta di iniziativa intitolata «Avviare redditi di base incondizionati (RBI) in tutta l’UE»,

Ha adottato la presente Decisione:

Articolo 1

La proposta di iniziativa dei cittadini europei intitolata «Avviare redditi di base incondizionati (RBI) in tutta l’UE» è registrata.

Articolo 2

Sono destinatari della presente decisione gli organizzatori dell’iniziativa dei cittadini europei intitolata «Avviare redditi di base incondizionati (RBI) in tutta l’UE», rappresentati da Klaus SAMBOR e Ronald BLASCHKE in veste di persone di contatto.

Fatto a Bruxelles, il 15 Maggio 2020

Per la Commissione

Věra JOUROVÁ

Vicepresidente

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.158.01.0003.01.ITA&toc=OJ:L:2020:158:TOC

 

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