Decisione d’Esecuzione 2020/667 della Commissione del 6 Maggio 2020 che modifica la decisione 2012/688/UE per quanto riguarda l’aggiornamento delle pertinenti condizioni tecniche applicabili alle bande di frequenze 1 920-1 980 MHz e 2 110-2 170 MHz.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (1)(decisione spettro radio), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)La decisione 2012/688/UE della Commissione (2) ha armonizzato le condizioni tecniche per l’uso delle bande di frequenze 1 920-1 980 MHz e 2 110-2 170 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica nell’Unione, principalmente i servizi a banda larga senza fili per gli utilizzatori finali.

(2)A norma dell’articolo 6, paragrafo 3, della decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), gli Stati membri sono tenuti ad aiutare i fornitori di servizi di comunicazione elettronica ad aggiornare periodicamente le loro reti alla tecnologia più recente e più efficiente, al fine di creare i propri dividendi di spettro radio in linea con i principi di neutralità tecnologica e dei servizi.

(3)La comunicazione della Commissione dal titolo «Connettività per un mercato unico digitale competitivo: verso una società dei Gigabit europea» (4) stabilisce nuovi obiettivi di connettività per l’Unione, che dovranno essere raggiunti attraverso il dispiegamento e l’adozione su vasta scala di reti ad altissima capacità. A tal fine, la comunicazione della Commissione dal titolo «Il 5G per l’Europa: un piano d’azione» (5) individua la necessità di un’azione a livello dell’UE, comprese l’individuazione e l’armonizzazione dello spettro per il 5G, sulla base del parere del gruppo «Politica dello spettro radio» (Radio Spectrum Policy Group, RSPG), al fine di garantire una copertura 5G ininterrotta in tutte le aree urbane e in tutti i principali assi di trasporto terrestre entro il 2025.

(4)Nei due pareri (del 16 novembre 2016 (6) e del 30 gennaio 2019 (7)) sulla «strategic roadmap towards 5G for Europe» (tabella di marcia strategica verso il 5G per l’Europa), l’RSPG ha individuato la necessità di garantire che le condizioni tecniche e di regolamentazione per tutte le bande già armonizzate per le reti mobili siano adatte al 5G. Tra queste bande rientra la banda di frequenze terrestre 2 GHz accoppiata.

(5)A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione n. 676/2002/CE, il 12 luglio 2018 la Commissione ha incaricato la Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) di riesaminare le condizioni tecniche armonizzate per determinate bande di frequenze armonizzate a livello dell’UE, compresa la banda di frequenze terrestre 2 GHz accoppiata, e di elaborare condizioni tecniche armonizzate meno restrittive, adatte per i sistemi terrestri senza fili di prossima generazione (5G).

(6)Il 5 luglio 2019 la CEPT ha presentato la sua relazione (relazione 72 della CEPT), nella quale ha proposto condizioni tecniche armonizzate a livello dell’UE per la banda di frequenze terrestre 2 GHz accoppiata in termini di assetto delle frequenze, e una Block Edge Mask (maschera relativa ai blocchi di frequenze), adatte per l’uso della banda con i sistemi terrestri senza fili di prossima generazione (5G). La relazione 72 della CEPT conclude che è possibile eliminare la banda di guardia di 300 kHz al limite di frequenza inferiore e superiore dell’assetto delle frequenze.

(7)Si noti che il settore spurio per le stazioni di base nella banda di frequenze2 110-2 170 MHz inizia a 10 MHz dall’estremità della banda.

(8)La relazione 72 della CEPT riguarda sia i sistemi di antenne attive sia i sistemi di antenne non attive, utilizzati in sistemi in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili. Essa regola la coesistenza di questi sistemi all’interno della banda e con servizi nelle bande adiacenti (ad esempio, servizi spaziali al di sotto di 2 110 MHz e al di sopra di 2 200 MHz). Qualsiasi nuovo uso della banda di frequenze terrestre 2 GHz accoppiata dovrebbe continuare a proteggere i servizi esistenti nelle bande di frequenze adiacenti.

(9)Le conclusioni della relazione 72 della CEPT dovrebbero essere applicate in tutta l’Unione e attuate dagli Stati membri immediatamente, così da promuovere la disponibilità e l’uso della banda di frequenze terrestre 2 GHz accoppiata per la diffusione del 5G, rispettando allo stesso tempo i principi della neutralità tecnologica e dei servizi.

(10)La nozione di «designare e mettere a disposizione la banda di frequenze 2 GHz accoppiata» nel contesto della presente decisione fa riferimento alle seguenti fasi: i) l’adeguamento del quadro giuridico nazionale sull’assegnazione delle frequenze al fine di includere l’uso previsto di tale banda nel rispetto delle condizioni tecniche armonizzate stabilite nella presente decisione; ii) l’avvio di tutte le misure necessarie per garantire la coesistenza con l’uso attuale in tale banda, per quanto necessario; iii) l’avvio di misure appropriate, accompagnate se del caso dall’avvio di un processo di consultazione dei portatori di interessi, al fine di consentire l’uso di tale banda conformemente al quadro giuridico applicabile a livello dell’Unione, comprese le condizioni tecniche armonizzate di cui alla presente decisione.

(11)Gli Stati membri dovrebbero disporre, se giustificato, di un periodo di tempo sufficiente per adeguare le licenze esistenti ai parametri generali delle nuove condizioni tecniche.

(12)Gli accordi transfrontalieri tra Stati membri e con paesi terzi possono essere necessari per consentire agli Stati membri di attuare i parametri stabiliti dalla presente decisione in modo da evitare interferenze dannose, migliorare l’efficienza dello spettro e impedire la frammentazione dell’uso dello spettro.

(13)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2012/688/UE.

(14)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per lo spettro radio istituito dalla decisione n. 676/2002/CE.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.156.01.0006.01.ITA&toc=OJ:L:2020:156:TOC

 

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