La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 19,
considerando quanto segue:
1.PROCEDURA
1.1.Inchieste precedenti e misure in vigore
(1)Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/309 (2) («il regolamento iniziale») la Commissione ha istituito dazi compensativi definitivi sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia («le misure in vigore»). I dazi andavano dal 6,9 % al 9,5 %.
(2)Il 4 giugno 2018, a seguito di un riesame intermedio parziale relativo alle sovvenzioni a favore di tutti i produttori esportatori, la Commissione ha deciso di mantenere immutate le misure inizialmente stabilite (regolamento di esecuzione (UE) 2018/823 della Commissione) (3). La Commissione ha appurato che la modifica della legislazione turca in materia di sovvenzioni ai produttori di trote, oggetto del riesame, non giustificava la rettifica dei dazi compensativi applicati a tutti i produttori di trote della Turchia. Tuttavia si è osservato che le ripercussioni della modifica legislativa variavano a livello delle singole società e a seconda della specifica situazione di ciascuna società (4).
1.2.Domanda di riesame intermedio parziale
(3)Il 5 giugno 2018 uno dei produttori esportatori della Turchia, BAFA Su Ürünleri Yavru Üretim Merkezi Sanayi Ticaret AŞ, facente parte del gruppo Kiliç («il richiedente»), ha presentato una domanda di riesame intermedio parziale di portata limitata all’esame delle sovvenzioni per quanto lo riguarda.
(4)Il richiedente ha argomentato che le circostanze relative alle sovvenzioni turche che hanno portato all’istituzione delle misure in vigore nei suoi confronti erano cambiate e che le modifiche avevano carattere duraturo per quanto lo riguardava.
1.3.Apertura di un riesame intermedio parziale
(5)Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame intermedio parziale, il 22 maggio 2019 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea («l’avviso di apertura») (5), l’apertura di un riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento di base, di portata limitata all’esame delle sovvenzioni per quanto riguarda il richiedente.
1.4.Periodo dell’inchiesta di riesame
(6)L’inchiesta di riesame ha riguardato il periodo dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»).
1.5.Parti interessate
(7)Nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a partecipare all’inchiesta. Inoltre ha specificatamente informato il richiedente, l’industria dell’Unione (l’associazione dei produttori), e le autorità turche dell’apertura del riesame intermedio parziale.
(8)Le parti interessate hanno avuto la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura.
(9)La Danish Aquaculture Association, l’associazione dei produttori danese che rappresentava il denunciante nell’inchiesta iniziale («la DAO»), ha presentato le sue osservazioni. Essa sosteneva che le modifiche apportate al quadro giuridico dalle autorità turche non potevano essere considerate di carattere duraturo e che l’importo delle sovvenzioni a favore dei produttori di trote, compreso il richiedente, rimaneva elevato. Secondo la DAO, il richiedente non poteva chiedere alla Commissione di riesaminare il suo tasso di sovvenzione solo sulla base della svalutazione della lira turca e la Commissione doveva tenere conto degli altri regimi di sovvenzione, destinati ai produttori di trote, di cui poteva beneficiare il richiedente. La DAO sosteneva inoltre che la Commissione doveva prendere in considerazione anche altri elementi, ad esempio il fatto che i prezzi turchi all’importazione erano significativamente inferiori ai prezzi dell’Unione.
(10)La Commissione ha rammentato che alla base della domanda di riesame intermedio non vi era solo la svalutazione della lira turca, come sostenuto dalla DAO. Il motivo principale all’origine dell’apertura era piuttosto l’argomentazione secondo cui le sovvenzioni destinate al richiedente erano diminuite in seguito alla modifica legislativa introdotta in Turchia nel 2016. In secondo luogo, la Commissione ha indicato che il riesame si limitava alla valutazione del livello di sovvenzione per quanto concerne il richiedente. Il livello di undercutting (riguardante una valutazione del pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione) non rientra nell’ambito del presente riesame. Di conseguenza, nei considerando da 30 a 57 la Commissione ha valutato il livello delle sovvenzioni per quanto concerne il richiedente e il carattere duraturo delle modifiche.
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