La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell’articolo 13 della direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), le apparecchiature elettriche che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, devono essere considerate conformi ai requisiti essenziali disciplinati da tali norme o parti di esse di cui all’allegato I di detta direttiva.
(2)Con decisione di esecuzione C(2016) 7641 (3), la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN), al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) e all’Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) una richiesta di elaborazione e revisione delle norme armonizzate per la compatibilità elettromagnetica a sostegno della direttiva 2014/30/UE.
(3)In base alla richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2016) 7641, il CEN e il Cenelec hanno elaborato le norme armonizzate EN IEC 60947-4-1:2019 relativa ai contattori e avviatori elettromeccanici ed EN IEC 60947-9-1:2019 relativa ai dispositivi di spegnimento dell’arco.
(4)In base alla richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2016) 7641, il CEN e il Cenelec hanno rivisto la norma armonizzata EN 12895:2015, il cui riferimento è pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (4). Ciò ha portato all’adozione della norma armonizzata EN 12895:2015+A1:2019 relativa ai carrelli industriali.
(5)Insieme al CEN e al Cenelec, la Commissione ha valutato se le norme EN IEC 60947-4-1:2019, EN IEC 60947-9-1:2019 ed EN 12895:2015+A1:2019 soddisfino la richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2016) 7641.
(6)Le norme EN IEC 60947-4-1:2019, EN IEC 60947-9-1:2019 ed EN 12895:2015+A1:2019 soddisfano i requisiti essenziali a cui intendono riferirsi, che sono stabiliti nella direttiva 2014/30/UE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti a tali norme nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(7)Le specifiche tecniche relative all’immunità elettromagnetica dei prodotti previste dalla norma armonizzata EN 55103-2:2009, il cui riferimento è pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (5), sono previste anche dalla più recente norma armonizzata EN 55035:2017, il cui riferimento è pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per mezzo della decisione di esecuzione (UE) 2019/1326 della Commissione (6). La norma armonizzata EN 55103-2:2009 dovrebbe pertanto essere ritirata.
(8)Il CEN e il Cenelec hanno redatto la rettifica EN 61439-3:2012/AC:2019-04 che rettifica la norma armonizzata EN 61439-3:2012, il cui riferimento è pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (7). Poiché la rettifica introduce correzioni tecniche e al fine di garantire l’applicazione corretta e coerente della norma armonizzata EN 61439-3:2012, è opportuno pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il riferimento della norma armonizzata insieme al riferimento della rettifica.
(9)È pertanto necessario ritirare i riferimenti delle norme armonizzate EN 55103-2:2009, EN 12895:2015 ed EN 61439-3:2012 dalla serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per prepararsi all’applicazione delle norme armonizzate EN 55035:2017, EN 12895:2015+A1:2019 ed EN 61439-3:2012 quale rettificata dalla norma 61439-3:2012/AC:2019-04 è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti delle norme armonizzate EN 55103-2:2009, EN 12895:2015 ed EN 61439-3:2012.
(10)Nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1326 figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2014/30/UE. I riferimenti delle norme armonizzate EN IEC 60947-4-1:2019, EN IEC 60947-9-1:2019, EN 61439-3:2012 quale rettificata dalla norma EN 61439-3:2012/AC:2019-04 ed EN 12895:2015+A1:2019 dovrebbero essere inclusi nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1326.
(11)Nell’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/1326 figurano i riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno della direttiva 2014/30/UE che sono ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I riferimenti delle norme armonizzate EN 55103-2:2009, EN 12895:2015 ed EN 61439-3:2012 dovrebbero essere inclusi nell’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/1326.
(12)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/1326.
(13)La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1326 è modificato conformemente all’allegato I della presente decisione.
Articolo 2
L’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/1326 è modificato conformemente all’allegato II della presente decisione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 15 Maggio 2020
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
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