La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione (4) stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri in cui sono stati confermati casi di tale malattia in suini domestici o selvatici («gli Stati membri interessati»). L'allegato di detta decisione di esecuzione delimita ed elenca, nelle parti da I a IV, alcune zone degli Stati membri interessati, differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica relativa a tale malattia. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato ripetutamente per tenere conto dei cambiamenti della situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell'Unione, cambiamenti che devono appunto riflettersi in tale allegato. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/543 della Commissione (5), a seguito di cambiamenti della situazione epidemiologica relativa a tale malattia in Lituania, Polonia e Ungheria.
(2)La direttiva 2002/60/CE del Consiglio (6) stabilisce le misure minime da adottare nell'Unione per la lotta contro la peste suina africana. L'articolo 9 della direttiva 2002/60/CE prevede, in particolare, la creazione di una zona di protezione e di sorveglianza quando la diagnosi della peste suina africana nei suini di un'azienda è ufficialmente confermata e gli articoli 10 e 11 di tale direttiva stabiliscono le misure da adottare nelle zone di protezione e di sorveglianza per impedire la diffusione di tale malattia. Inoltre l'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE stabilisce le misure da adottare in caso di conferma della presenza di peste suina africana in suini selvatici. L'esperienza recente ha dimostrato che le misure stabilite dalla direttiva 2002/60/CE sono efficaci per contenere la diffusione della malattia, in particolare quelle che prevedono la pulizia e la disinfezione delle aziende infette e le altre misure relative all'eradicazione di tale malattia nelle popolazioni di suini domestici e selvatici.
(3)Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2020/543 si sono verificati nuovi casi di peste suina africana in suini selvatici in Ungheria e in Polonia. Inoltre la situazione epidemiologica in alcune zone della Lituania, della Polonia e del Belgio è migliorata per quanto riguarda i suini domestici e selvatici, grazie alle misure applicate da tali Stati membri in conformità alla direttiva 2002/60/CE.
(4)Nell'aprile 2020 sono stati rilevati vari casi di peste suina africana in suini selvatici nelle province di Pest, Nógrád, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg e Békés in Ungheria, in zone elencate nell'allegato, parte II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, situate nelle immediate vicinanze di zone elencate nella parte I di detto allegato. Questi casi di peste suina africana in suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio di cui si dovrebbe tenere conto in detto allegato. Di conseguenza, tali zone dell'Ungheria attualmente elencate nell'allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, che sono situate nelle immediate vicinanze di zone elencate nella parte II colpite da questi casi recenti di peste suina africana, dovrebbero ora essere elencate nella parte II, anziché nella parte I, di detto allegato.
(5)Nell'aprile 2020 sono stati inoltre rilevati vari casi di peste suina africana in suini selvatici nei distretti di Nowa Sól, Grodzisk e Leszczyń in Polonia, in zone elencate nell'allegato, parte II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, situate nelle immediate vicinanze di zone elencate nella parte I di tale allegato. Questi casi di peste suina africana in suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio di cui si dovrebbe tenere conto in detto allegato. Di conseguenza, tali zone della Polonia attualmente elencate nell'allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, che sono situate nelle immediate vicinanze di zone elencate nella parte II colpite da questi casi recenti di peste suina africana, dovrebbero ora essere elencate nella parte II, anziché nella parte I, di detto allegato.
(6)A seguito di tali recenti casi di peste suina africana in suini selvatici in Polonia e in Ungheria, e tenendo conto dell'attuale situazione epidemiologica nell'Unione, la regionalizzazione in tali Stati membri è stata riesaminata e aggiornata. Inoltre sono state riesaminate e aggiornate anche le misure di gestione del rischio in vigore. Tali modifiche devono riflettersi nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
(7)Inoltre, tenendo conto dell'efficacia delle misure applicate in Polonia e in Lituania conformemente alla direttiva 2002/60/CE, in particolare quelle stabilite all'articolo 10, paragrafo 4, lettera b), e all'articolo 10, paragrafo 5, e in linea con le misure di attenuazione dei rischi indicate per la peste suina africana nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (7) (il codice OIE), alcune zone nei distretti di Olsztyń, Ostróda, Ełk, Łuków, Lubartów, Lubelski, Biłgoraj, Świdnica e Zamość in Polonia e nel distretto di Kazlų Rūda in Lituania, attualmente elencate nell'allegato, parte III, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, dovrebbero invece essere ora elencate nella parte II di detto allegato, in previsione della scadenza del periodo di tre mesi dalla data delle operazioni finali di pulizia e disinfezione delle aziende infette e vista l'assenza di focolai di peste suina africana in tali zone negli ultimi tre mesi, conformemente alle disposizioni del codice OIE. Dato che nell'allegato, parte III, della decisione di esecuzione 2014/709/UE sono elencate le zone in cui la situazione epidemiologica è tuttora in evoluzione e molto dinamica, nell'apportare modifiche alle zone elencate in tale parte si deve sempre prestare particolare attenzione agli effetti sulle zone circostanti, come è stato fatto in questo caso.
(8)Da oltre 12 mesi, inoltre, non sono stati rilevati casi di peste suina africana in suini selvatici in alcune zone della provincia di Lussemburgo, in Belgio. Tenendo conto dell'efficacia delle misure generali applicate in Belgio conformemente alla direttiva 2002/60/CE, in particolare di quelle stabilite all'articolo 15, e in linea con le misure di attenuazione dei rischi per la peste suina africana indicate nel codice OIE, tali zone del Belgio attualmente elencate nell'allegato, parte II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE in cui la malattia non si è manifestata per oltre 12 mesi, dovrebbero ora essere elencate nella parte I, anziché nella parte II, di detto allegato.
(9)Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi nell'evoluzione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione e di far fronte in maniera proattiva ai rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno che siano delimitate nuove zone ad alto rischio di dimensioni sufficienti in Ungheria, Polonia, Lituania e Belgio e che tali zone siano debitamente elencate nell'allegato, parti I e II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. È pertanto opportuno modificare di conseguenza le parti I e II di tale allegato.
(10)Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione della peste suina africana, è importante che le modifiche apportate all'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE mediante la presente decisione prendano effetto il prima possibile.
(11)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo figurante nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 15 Maggio 2020
Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
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