Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Con decisione 2013/103/UE del Consiglio (1) l’Unione ha aderito alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia, del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 («COTIF»).
(2)Tutti gli Stati membri, a eccezione di Cipro e Malta, sono parti della COTIF.
(3)L’articolo 6 della COTIF stabilisce che il traffico ferroviario internazionale e l’ammissione di materiale ferroviario nel traffico internazionale devono essere disciplinati dalle norme elencate in tale articolo, in particolare il regolamento relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia (RID), che costituisce l’appendice C della COTIF.
(4)La direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) stabilisce disposizioni relative al trasporto di merci pericolose effettuato su strada, per ferrovia o per vie navigabili interne all’interno degli Stati membri o tra gli stessi sulla base del RID.
(5)A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera d), e dell’articolo 33, paragrafo 5, della COTIF, il comitato di esperti per il trasporto di merci pericolose («comitato di esperti RID») dell’Organizzazione intergovernativa dei trasporti internazionali per ferrovia («OTIF») può modificare l’allegato del RID.
(6)Nella 56a sessione del 27 maggio 2020 il comitato di esperti RID è chiamato ad adottare modifiche volte ad adeguare l’allegato del RID al progresso scientifico e tecnico.
(7)Le modifiche previste riguardano norme tecniche e mirano a garantire la sicurezza e l’efficienza del trasporto di merci pericolose, tenendo conto del progresso scientifico e tecnico nel settore e dello sviluppo di nuove sostanze e articoli che potrebbero presentare un pericolo durante il trasporto.
(8)Le modifiche previste sono ritenute adeguate per il trasporto sicuro di merci pericolose in modo efficace sotto il profilo dei costi e possono pertanto essere approvate.
(9)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione nel comitato di esperti RID, in quanto le modifiche del RID saranno vincolanti per l’Unione,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione nella 56a sessione del comitato di esperti per il trasporto di merci pericolose («comitato di esperti RID») dell’Organizzazione intergovernativa dei trasporti internazionali per ferrovia nell’ambito della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia, del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999, è quella che figura nella tabella delle modifiche di cui al documento ST 7049/20 (3).
I rappresentanti dell’Unione nel comitato di esperti RID possono concordare modifiche di minore entità per quanto riguarda i documenti di cui alla suddetta tabella delle modifiche senza un’ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 2
Una volta adottate, le decisioni del comitato di esperti RID sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con l’indicazione della data della loro entrata in vigore.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 7 Maggio 2020
Per il Consiglio
Il Presidente
GRLIĆ RADMAN
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