La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 23, paragrafo 5, in combinato disposto con l’articolo 13, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il 9 febbraio 2018 la Commissione ha ricevuto da Soleo-EcoSolutions una domanda di approvazione della L-cisteina come sostanza di base. Tale domanda era corredata degli elementi prescritti all’articolo 23, paragrafo 3, secondo comma.
(2)La Commissione ha chiesto all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») di fornire assistenza scientifica. Il 29 gennaio 2019 l’Autorità ha presentato alla Commissione una relazione tecnica sulla L-cisteina (2). Il 17 luglio 2019 la Commissione ha presentato la relazione di esame (3) e il progetto del presente regolamento al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
(3)Le informazioni fornite dal richiedente dimostrano che la L-cisteina soddisfa i criteri di "prodotto alimentare" quale definito all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Inoltre, pur non essendo utilizzata prevalentemente per scopi fitosanitari, essa è comunque utile a tali fini in un prodotto costituito dalla sostanza in esame. Occorre pertanto considerarla una sostanza di base.
(4)Dagli esami effettuati è emerso che la sostanza L-cisteina può in generale considerarsi conforme alle prescrizioni dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nella relazione di esame della Commissione. È pertanto opportuno approvare la L‐cisteina come sostanza di base.
(5)In conformità dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l’articolo 6 di tale regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario aggiungere alcune condizioni per l’approvazione, specificate nell’allegato I del presente regolamento.
(6)In conformità all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, è opportuno modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (5).
(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
Approvazione di una sostanza di base
La sostanza L-cisteina è approvata come sostanza di base alle condizioni di cui all’allegato I.
Articolo 2
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 Maggio 2020
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
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