Decisione n. 2/2020 del Comitato per il Commercio Ue-Singapore del 27 Aprile 2020 sull’interpretazione, ai sensi dell’Articolo 16.1, paragrafo 4, lettera d), dell’articolo 10.17 e dell’Articolo 10.22.

Il Comitato per il Commercio,

visto l’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore, in particolare l’articolo 10.17, l’articolo 10.22 e l’articolo 16.1, paragrafo 4, lettera d),

considerando quanto segue:

(1)L’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore («accordo») è entrato in vigore il 21 novembre 2019.

(2)L’articolo 16.1 dell’accordo istituisce un comitato per il commercio che, tra l’altro, sorveglia e facilita l’attuazione e l’applicazione dell’accordo, e può adottare interpretazioni delle disposizioni dell’accordo.

(3)L’articolo 10.17, paragrafo 3, dell’accordo stabilisce che le indicazioni geografiche originarie del territorio di una parte registrate nel territorio dell’altra parte conformemente alla legislazione nazionale devono essere elencate nell’allegato 10-B dell’accordo.

(4)L’articolo 10.18 dell’accordo prevede la possibilità di modificare l’elenco delle indicazioni geografiche di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli e alimentari che figurano nell’allegato 10-B dell’accordo e che devono essere protette da ciascuna delle parti a norma della sottosezione C (Indicazioni geografiche).

(5)L’articolo 10.17, paragrafo 2, dell’accordo stabilisce, tra l’altro, una procedura di opposizione e mezzi legali che consentono la rettifica e la cancellazione delle voci che figurano nel registro nazionale e che tengono conto dei legittimi interessi dei terzi.

(6)L’articolo 10.22 dell’accordo stabilisce le norme generali relative alla protezione delle indicazioni geografiche, comprese quelle elencate nell’allegato 10-B dell’accordo.

(7)È opportuno chiarire il modo in cui le disposizioni dell’articolo 10.17 e dell’articolo 10.22 funzionano insieme. In particolare, mediante l’adozione di una decisione sulla presente interpretazione vincolante, è necessario chiarire la relazione tra il livello di protezione istituito dall’articolo 10.22 dell’accordo e il sistema di registrazione e protezione delle indicazioni geografiche stabilito da ciascuna parte a norma dell’articolo 10.17 dell’accordo all’entrata in vigore dell’accordo stesso.

(8)In tale contesto, è interpretazione condivisa di Singapore e dell’Unione che le richieste, presentate mediante domanda di specificazione dei requisiti (Qualification of Rights), di modifica della protezione delle indicazioni geografiche registrate a Singapore depositate il 21 novembre 2019 o in data successiva per i motivi di cui all’articolo 10.22, paragrafo 5, dell’accordo o per motivi diversi da quelli di cui all’articolo 10.22 dell’accordo, non dovrebbero modificare la protezione offerta alle indicazioni geografiche elencate nell’allegato 10-B dell’accordo prima che il comitato per il commercio abbia avuto la possibilità di discutere l’adeguatezza delle modifiche che l’accettazione di tali richieste potrebbe comportare per l’inclusione delle indicazioni geografiche nell’allegato 10-B dell’accordo.

(9)Le parti convengono che la presente interpretazione vincolante costituisce un’interpretazione applicabile a partire dall’entrata in vigore dell’accordo,

Ha adottato la presente Decisione:

Articolo 1

Qualsiasi modifica della protezione delle indicazioni geografiche di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli e alimentari registrate a Singapore e inserite nell’elenco di cui all’allegato 10-B dell’accordo, che deriva da qualsiasi domanda di specificazione dei requisiti per i motivi previsti dall’articolo 10.22, paragrafo 5, dell’accordo, e richiesta il 21 novembre 2019 o in data successiva non può essere apportata in assenza di una decisione positiva del comitato per il commercio riguardo alla corrispondente modifica dell’allegato 10-B dell’accordo.

Articolo 2

L’interpretazione di cui all’articolo 1 si applica anche alle modifiche della protezione delle indicazioni geografiche di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli e alimentari registrate a Singapore e inserite nell’allegato 10-B dell’accordo che derivano da qualsiasi domanda di specificazione dei requisiti presentata il 21 novembre 2019 o in data successiva per motivi diversi da quelli di cui all’articolo 10.22 dell’accordo.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.150.01.0140.01.ITA&toc=OJ:L:2020:150:TOC

 

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