La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 8, frase introduttiva, l’articolo 8, punto 1), primo comma, l’articolo 8, punto 4), e l’articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (2), in particolare l’articolo 23, paragrafo 1, l’articolo 24, paragrafo 2, e l’articolo 25, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (3) stabilisce le condizioni di certificazione veterinaria per le importazioni e il transito nell’Unione, compreso lo stoccaggio durante il transito, di pollame e prodotti a base di pollame («i prodotti in questione»). Esso stabilisce che i prodotti in questione possono essere importati e transitare nell’Unione soltanto in provenienza da paesi terzi, territori, zone o compartimenti elencati nelle colonne 1 e 3 della tabella riportata nell’allegato I, parte 1.
(2)Il regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce anche le condizioni che devono essere soddisfatte perché un paese terzo, un territorio, una zona o un compartimento siano considerati indenni dalla malattia di Newcastle.
(3)La Repubblica di Macedonia del Nord è elencata nella tabella dell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 come paese terzo dal quale sono autorizzati le importazioni e il transito nell’Unione di determinati prodotti a base di pollame provenienti da tutto il suo territorio.
(4)Il 22 aprile 2020 la Repubblica di Macedonia del Nord ha confermato la presenza della malattia di Newcastle in un’azienda di pollame situata sul suo territorio. A causa di questo focolaio confermato della malattia di Newcastle, la Repubblica di Macedonia del Nord non può più essere considerata indenne da tale malattia e quindi le autorità veterinarie di detto paese non possono più certificare le partite di carni di pollame destinate al consumo umano per l’importazione o il transito nell’Unione.
(5)La voce relativa alla Repubblica di Macedonia del Nord nella tabella dell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 dovrebbe quindi essere modificata al fine di tener conto della situazione epidemiologica in tale paese terzo.
(6)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008.
(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
L’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 Maggio 2020
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
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