Regolamento d’Esecuzione (UE) 2020/616 della Commissione del 5 Maggio 2020 che rinnova l’approvazione della sostanza attiva foramsulfuron in conformità al Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 20, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)La direttiva 2003/23/CE della Commissione (2) ha iscritto la sostanza attiva foramsulfuron nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3).

(2)Le sostanze attive iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4).

(3)L’approvazione della sostanza attiva foramsulfuron, indicata nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 31 luglio 2020.

(4)Una domanda di rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva foramsulfuron come erbicida per il mais è stata presentata in conformità all’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (5) entro i termini previsti in tale articolo.

(5)Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti a norma dell’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore.

(6)Lo Stato membro relatore ha elaborato in consultazione con lo Stato membro correlatore un rapporto valutativo per il rinnovo e il 26 marzo 2015 lo ha presentato all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») e alla Commissione.

(7)L’Autorità ha trasmesso il rapporto valutativo per il rinnovo al richiedente e agli Stati membri al fine di raccoglierne le osservazioni, che ha successivamente inoltrato alla Commissione. L’Autorità ha inoltre reso accessibile al pubblico il fascicolo sintetico supplementare.

(8)Il 26 febbraio 2016 l’Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni (6) sulla possibilità che il foramsulfuron soddisfi i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. La Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi un progetto iniziale di relazione sul rinnovo dell’approvazione e il progetto di regolamento relativo al foramsulfuron l’11 luglio 2016 nonché una versione riveduta il 22 ottobre 2019.

(9)Per quanto riguarda i criteri per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino introdotti dal regolamento (UE) 2018/605 della Commissione (7), le conclusioni dell’Autorità indicano che, secondo i dati scientifici, è altamente improbabile che il foramsulfuron sia un interferente endocrino con attività estrogenica, androgenica, tiroidogenica e steroidogenica. La Commissione ritiene quindi che il foramsulfuron non debba essere considerato una sostanza avente proprietà di interferente endocrino.

(10)La Commissione ha invitato il richiedente a presentare osservazioni sulle conclusioni dell’Autorità e sulla relazione sul rinnovo, in conformità all’articolo 14, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. Il richiedente ha presentato le proprie osservazioni, che sono state sottoposte a un attento esame.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.143.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2020:143:TOC

 

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