Regolamento Delegato (UE) 2020/591 della Commissione del 30 Aprile 2020 che istituisce un regime eccezionale e temporaneo di aiuto all’ammasso privato per taluni formaggi e fissa anticipatamente l’importo dell’aiuto.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 219, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 228,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (2), in particolare l’articolo 62, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)A causa dell’attuale pandemia di Covid-19 e delle forti restrizioni alla circolazione imposte negli Stati membri, si è registrato un calo della domanda di determinati prodotti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare i formaggi. La diffusione della malattia e le misure in atto limitano la disponibilità di manodopera, compromettendo in particolare le fasi di produzione, raccolta e trasformazione del latte. Inoltre la chiusura obbligatoria di negozi, mercati all’aperto, ristoranti e altri esercizi ricettivi ha interrotto le attività del settore alberghiero e della ristorazione, il che ha comportato cambiamenti significativi nei modelli della domanda di latte e prodotti lattiero-caseari. Al settore alberghiero e della ristorazione è riconducibile circa il 15 % della domanda interna di formaggio dell’Unione. Inoltre gli acquirenti nell’Unione e sul mercato mondiale stanno annullando alcuni contratti e ritardano la conclusione di nuovi contratti in previsione di un ulteriore calo dei prezzi. Le esportazioni di formaggio verso i paesi terzi rappresentano l’8 % della produzione totale di formaggio dell’Unione.

(2)Di conseguenza, la trasformazione dei quantitativi di latte crudo è in parte dirottata verso prodotti sfusi, stoccabili e a lunga conservazione caratterizzati da una minore intensità di manodopera, come il latte scremato in polvere e il burro. Tuttavia molti siti di produzione di formaggi nell’Unione non dispongono della capacità di trasformare il latte in prodotti diversi e devono continuare a produrre formaggi per i quali la domanda è eccezionalmente calata.

(3)Il settore caseario si trova pertanto a far fronte a una situazione di perturbazione del mercato dovuta a un forte squilibrio tra l’offerta e la domanda. Di conseguenza, in assenza di misure contro questa perturbazione del mercato, si prevede un calo dei prezzi dei formaggi nell’Unione ed è probabile un proseguimento della pressione al ribasso.

(4)Le misure di intervento sul mercato previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013 non sono giudicate sufficienti a far fronte alla perturbazione del mercato, in quanto destinate ad altri prodotti come il burro e il latte scremato in polvere o limitate ai formaggi a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta.

(5)La perturbazione del mercato dei formaggi può essere affrontata mediante l’ammasso. È pertanto opportuno concedere aiuti all’ammasso privato di formaggi.

(6)L’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede la concessione di aiuti all’ammasso privato unicamente per i formaggi che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di un’indicazione geografica protetta in virtù del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Tuttavia, i formaggi a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta rappresentano solo una piccola quota della produzione totale dell’Unione. Per motivi di efficienza operativa e amministrativa, è opportuno predisporre un unico regime di aiuto all’ammasso privato che copra tutti i tipi di formaggi.

(7)È opportuno escludere i formaggi che non si prestano all’ammasso.

(8)È opportuno fissare un volume massimo per l’applicazione del regime e una ripartizione del volume totale per Stato membro sulla base delle rispettive produzioni di formaggi.

(9)Il regolamento delegato (UE) 2016/1238 della Commissione (4) e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione (5) stabiliscono le modalità di applicazione dell’aiuto all’ammasso privato. Salvo disposizioni contrarie previste dal presente regolamento, le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/1238 e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 applicabili all’ammasso privato di formaggi a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta dovrebbero applicarsi mutatis mutandis al regime unico di aiuto all’ammasso privato istituito dal presente regolamento.

(10)È opportuno fissare in anticipo l’importo dell’aiuto così da consentire un sistema operativo rapido e flessibile. L’importo dell’aiuto dovrebbe essere fissato in base alle spese di ammasso e/o ad altri elementi di mercato pertinenti. È opportuno stabilire un aiuto per le spese fisse di ammasso per l’entrata e l’uscita dei prodotti in questione e un aiuto per le spese giornaliere di ammasso e di finanziamento.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.140.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2020:140:TOC

 

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