La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l'articolo 18, paragrafi 1 e 7,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento di esecuzione (UE) n. 750/2014 della Commissione (2) è stato adottato in seguito a segnalazioni di una nuova malattia enterica suina da coronavirus causata da alfacoronavirus suini emergenti, tra cui il virus della diarrea epidemica del suino ed un nuovo deltacoronavirus suino nel Nordamerica. Detto regolamento di esecuzione stabilisce misure di protezione in relazione all'introduzione nell'Unione di partite di suini vivi destinati all'allevamento e alla produzione provenienti dalle zone in cui è presente la malattia causata da tali virus, al fine di ottenere le necessarie garanzie da parte dell'azienda di origine e di prevenire l'introduzione nell'Unione della diarrea epidemica del suino causata da tali virus. Tali misure di protezione si applicano fino al 12 gennaio 2014.
(2)Il parere scientifico dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare del 2014 (3) («il parere dell'EFSA») indica che gli animali infetti, i loro escrementi, i mangimi e gli oggetti contaminati da feci sono matrici ritenute atte a trasmettere i suddetti virus. Il parere dell'EFSA fornisce ulteriore sostegno scientifico alle misure di protezione stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 750/2014. La situazione epidemiologica dei paesi terzi interessati dalla nuova malattia enterica suina da coronavirus causata da alfacoronavirus emergenti, tra cui il virus della diarrea epidemica del suino e il deltacoronavirus suino, non è cambiata in termini di rischio di diffusione di tali entero-coronavirus suini dalla data di adozione del regolamento di esecuzione (UE) n. 750/2014.
(3)Alla luce del parere dell'EFSA e dell'evoluzione della situazione epidemiologica è opportuno prorogare le misure di protezione stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 750/2014 fino alla fine dell'ottobre 2015. Il periodo di applicazione di tale regolamento di esecuzione dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
(4)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il seguente regolamento:
Articolo 1
All'articolo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 750/2014, la data «12 gennaio 2015» è sostituita dal «31 ottobre 2015».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles,l'8 Dicembre 2014
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_351_R_0001