Regolamento d’Esecuzione (UE) 2020/602 della Commissione del 15 Aprile 2020 che modifica il Regolamento d’Esecuzione (UE) 2017/717 per quanto riguarda i modelli di certificati zootecnici per gli animali riproduttori e per il loro materiale germinale.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all’ingresso nell’Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali») (1), in particolare l’articolo 30, paragrafo 10,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/717 della Commissione (2) stabilisce i modelli di certificati zootecnici per gli animali riproduttori e per il loro materiale germinale ed è applicabile a decorrere dal 1o novembre 2018. Tali modelli di certificati zootecnici sono stati elaborati in consultazione con gli esperti degli Stati membri e le pertinenti parti interessate conformemente all’allegato V del regolamento (UE) 2016/1012 per l’emissione di certificati zootecnici da parte degli enti selezionatori o degli enti ibridatori in ottemperanza all’obbligo di cui all’articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento.

(2)Durante il periodo di applicazione dei nuovi modelli di certificati zootecnici gli Stati membri e le parti interessate hanno informato la Commissione di alcuni problemi pratici legati all’uso di tali modelli, riguardanti la stampa dei certificati zootecnici e la verifica dell’identità degli animali riproduttori. Risulta inoltre che l’emissione di certificati zootecnici per il materiale germinale da parte di un unico organismo di rilascio abbia creato problemi dovuti alla separazione tra gli enti selezionatori e gli enti ibridatori da un lato e, se autorizzati a norma dell’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1012, i centri di raccolta o di stoccaggio dello sperma o i gruppi di raccolta o di produzione degli embrioni dall’altro.

(3)Al fine di consentire agli enti selezionatori e agli enti ibridatori di rilasciare certificati zootecnici su un unico foglio, è necessario consentirne la stampa con orientamento sia verticale sia orizzontale. Dovrebbe inoltre essere consentita la sostituzione della stampa delle note a piè di pagina e delle note contenute nei modelli di certificati zootecnici con la stampa di un riferimento a una fonte di informazioni multilingue e direttamente accessibile, quale ad esempio un link valido e verificato alla relativa pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, in una posizione ben visibile del certificato zootecnico.

(4)Il formato della genealogia previsto dai modelli di certificati zootecnici stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/717 prevede l’indicazione del numero di iscrizione nel libro genealogico dei genitori e dei nonni dell’animale riproduttore per il quale viene rilasciato un certificato zootecnico. L’indicazione del numero di identificazione individuale dei genitori e dei nonni nella genealogia è necessaria se tale numero è diverso dal numero di iscrizione nel libro genealogico. Nel modello di certificato zootecnico dovrebbe inoltre essere previsto un periodo di accoppiamento, anziché una data di accoppiamento, per gli allevamenti estensivi.

(5)I certificati zootecnici per il materiale germinale forniscono informazioni sul materiale germinale e sugli animali donatori. In alcuni Stati membri sono in vigore disposizioni che richiedono la convalida delle informazioni sull’animale donatore da parte di un ente selezionatore o di un ente ibridatore e la convalida delle informazioni sul materiale germinale da parte di un centro di raccolta o di stoccaggio dello sperma o da parte di un gruppo di raccolta o di produzione degli embrioni. Vi è pertanto la necessità di prevedere, nei modelli di certificati zootecnici per il materiale germinale, uno spazio per la firma di più organismi di rilascio. Dovrebbe inoltre essere consentito di scindere la parte del certificato zootecnico riguardante il materiale germinale dalla parte relativa all’animale donatore, a condizione che una copia del certificato zootecnico rilasciato per l’animale donatore sia allegata al certificato zootecnico rilasciato per il materiale germinale.

(6)Tenendo conto dell’esperienza acquisita dal momento in cui il regolamento di esecuzione (UE) 2017/717 è diventato applicabile, è necessario aggiornare i modelli di certificati zootecnici per facilitare l’emissione e la stampa di tali certificati e consentire una migliore verifica dell’identità degli animali riproduttori. È pertanto necessario modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2017/717.

(7)Il regolamento (UE) 2016/1012 e gli atti delegati e di esecuzione adottati a norma di tale regolamento stabiliscono norme che sostituiscono quelle di cui alle decisioni 84/247/CEE (3), 84/419/CEE (4), 89/501/CEE (5), 89/502/CEE (6), 89/503/CEE (7), 89/504/CEE (8), 89/505/CEE (9), 89/506/CEE (10), 89/507/CEE (11), 90/254/CEE (12), 90/255/CEE (13), 90/256/CEE (14), 90/257/CEE (15), 90/258/CEE (16), 92/353/CEE (17), 92/354/CEE (18), 96/78/CE (19), 96/79/CE (20), 96/509/CE (21), 96/510/CE (22), 2005/379/CE (23) e 2006/427/CE (24) della Commissione. Tali decisioni erano state adottate a norma delle direttive 88/661/CEE (25), 89/361/CEE (26), 90/427/CEE (27), 94/28/CE (28) e 2009/157/CE (29) del Consiglio, che sono state abrogate dal regolamento (UE) 2016/1012 a decorrere dal 1o novembre 2018.

(8)A fini di chiarezza, certezza del diritto e semplificazione e onde evitare duplicazioni, è opportuno abrogare le decisioni 84/247/CEE, 84/419/CEE, 89/501/CEE, 89/502/CEE, 89/503/CEE, 89/504/CEE, 89/505/CEE, 89/506/CEE, 89/507/CEE, 90/254/CEE, 90/255/CEE, 90/256/CEE, 90/257/CEE, 90/258/CEE, 92/353/CEE, 92/354/CEE, 96/78/CE, 96/79/CE, 96/509/CE, 96/510/CE, 2005/379/CE e 2006/427/CE.

(9)Al fine di consentire una transizione agevole alle nuove misure, è necessario differire la data di applicazione del presente regolamento e prevedere una misura transitoria per quanto riguarda l’emissione di certificati zootecnici per le partite di animali riproduttori di razza pura e di suini ibridi riproduttori o del loro materiale germinale, conformemente ai modelli di cui ai rispettivi allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2017/717 prima della data di applicazione del presente regolamento.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.139.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2020:139:TOC

 

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