Decisione (UE) 2020/583 del Consiglio del 25 Marzo 2020 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato per il commercio dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore.

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Con la decisione (UE) 2019/1875 del Consiglio (1) l’Unione ha concluso un accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore (2) («accordo») che è entrato in vigore il 21 novembre 2019.

(2)L’articolo 16.1 dell’accordo istituisce un comitato per il commercio che, tra l’altro, sorveglia e facilita l’attuazione e l’applicazione dell’accordo.

(3)A norma dell’articolo 16.1, paragrafo 4, lettera d), dell’accordo, il comitato per il commercio può adottare interpretazioni delle disposizioni dell’accordo. Tali interpretazioni sono vincolanti per le parti e per tutti gli organismi istituiti a norma dell’accordo, ivi compresi i collegi arbitrali di cui al capo 14 (Risoluzione delle controversie) dell’accordo.

(4)L’articolo 10.17, paragrafo 3, dell’accordo prevede che il comitato per il commercio, non appena possibile una volta concluse le procedure per la protezione delle indicazioni geografiche in ciascuna parte per tutte le denominazioni elencate nell’allegato 10-A (Elenco delle denominazioni di cui chiedere la registrazione ai fini della protezione come indicazioni geografiche nel territorio delle parti) dell’accordo, adotti una decisione per quanto riguarda l’inserimento nell’allegato 10-B (Indicazioni geografiche protette) dell’accordo delle denominazioni contenute nell’allegato 10-A dell’accordo.

(5)L’articolo 10.18 dell’accordo prevede la possibilità di modificare l’elenco delle indicazioni geografiche di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli e alimentari che figurano nell’allegato 10-B dell’accordo e che devono essere protette da ciascuna delle parti a norma della sottosezione C (Indicazioni geografiche).

(6)Le lettere c) e d) dell’articolo 10.17, paragrafo 2, prevedono, rispettivamente, una procedura di opposizione e mezzi legali che consentano la rettifica e la cancellazione delle voci che figurano nel registro nazionale e che tengano conto dei legittimi interessi dei terzi.

(7)L’articolo 10.22 dell’accordo stabilisce le norme generali relative alla protezione delle indicazioni geografiche elencate nell’allegato 10-B dell’accordo.

(8)È opportuno chiarire il modo in cui le disposizioni dell’articolo 10.17, paragrafo 2, e dell’articolo 10.22 funzionano insieme. In particolare, è necessario chiarire la relazione tra il livello di protezione istituito dall’articolo 10.22 dell’accordo e il sistema di registrazione e protezione delle indicazioni geografiche stabilito da ciascuna parte a norma dell’articolo 10.17 dell’accordo all’entrata in vigore dell’accordo. Questo dovrebbe essere fatto mediante l’adozione di un’interpretazione vincolante.

(9)A fini di chiarezza e di coerenza giuridica, tale interpretazione vincolante dovrebbe stabilire che le modifiche della protezione delle indicazioni geografiche di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli e alimentari registrate a Singapore e inserite o da inserire nell’elenco di cui all’allegato 10-B dell’accordo, apportate per motivi che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 10.22, paragrafo 5, dell’accordo o che non rientrano nelle norme generali sancite dagli altri paragrafi dell’articolo 10.22 e che sono richieste mediante il sistema di registrazione e protezione delle indicazioni geografiche di cui all’articolo 10.17 dell’accordo, non possono essere apportate a meno che ci sia una decisione positiva del comitato per il commercio riguardo alla modifica corrispondente dell’allegato 10-B dell’accordo.

(10)È previsto che, a norma dell’articolo 16.1, paragrafo 4, lettera d), dell’accordo, il comitato per il commercio adotti una decisione per quanto riguarda l’interpretazione dell’articolo 10.17 e dell’articolo 10.22, paragrafo 5, dell’accordo, durante la prima riunione o mediante procedura scritta.

(11)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato per il commercio, in quanto la decisione del comitato per il commercio vincolerà l’Unione,

Ha adottato la presente Decisione:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione nel corso della prima riunione del comitato per il commercio istituito ai sensi dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore («accordo») o per iscritto all’entrata in vigore dell’accordo, in ordine all’interpretazione, ai sensi dell’articolo 16.1, paragrafo 4, lettera d), dell’articolo 10.17 e dell’articolo 10.22 dello stesso accordo per quanto riguarda le modifiche della protezione delle indicazioni geografiche di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli e alimentari registrate a Singapore si basa sul progetto di decisione di tale comitato per il commercio (3).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 25 Marzo 2020

Per il Consiglio

La Presidente

METELKO-ZGOMBIĆ

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.137.01.0003.01.ITA&toc=OJ:L:2020:137:TOC

 

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