Regolamento Delegato (UE) 2020/578 della Commissione del 21 Febbraio 2020 recante modifica del Regolamento (UE) 2018/196 del Parlamento europeo e del Consiglio.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/196, del 7 febbraio 2018, che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)A seguito del mancato adeguamento da parte degli Stati Uniti della legge sulla compensazione per il persistere del dumping e delle sovvenzioni (Continued Dumping and Subsidy Offset Act - CDSOA) agli obblighi assunti nell’ambito degli accordi dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), il regolamento (UE) 2018/196 ha istituito originariamente un dazio doganale supplementare ad valorem del 4,3 % sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America. In conformità all’autorizzazione accordata dall’OMC di sospendere l’applicazione delle concessioni agli Stati Uniti, la Commissione adegua ogni anno il livello della sospensione all’entità dell’annullamento dei benefici o del pregiudizio causati dalla CDSOA all’Unione europea in tale periodo. Nel 2019 il livello della sospensione è stato adeguato con l’istituzione di un dazio doganale supplementare ad valorem dello 0,001 % e il regolamento (UE) 2018/196 è stato modificato di conseguenza.

(2)I pagamenti effettuati nel quadro della CDSOA nell’anno più recente per il quale sono disponibili dati si riferiscono alla distribuzione dei dazi antidumping e compensativi riscossi durante l’esercizio fiscale 2019 (dal 1o ottobre 2018 al 30 settembre 2019). Sulla base dei dati pubblicati dai servizi statunitensi delle dogane e della protezione delle frontiere (Customs and Border Protection) e a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/196, l’entità dell’annullamento dei benefici o del pregiudizio causati all’Unione europea ammonta a 25 506,30 USD.

(3)L’entità dell’annullamento dei benefici o del pregiudizio e di conseguenza della sospensione è aumentata rispetto al 2019. Il livello della sospensione non può tuttavia essere adeguato all’entità dell’annullamento dei benefici o del pregiudizio in conformità all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), aggiungendo prodotti all’elenco dell’allegato I del regolamento (UE) 2018/196, dato che tutti i prodotti dell’elenco dell’allegato II del regolamento (UE) 2018/196 sono già stati aggiunti all’allegato I. A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), di tale regolamento, la Commissione dovrebbe perciò mantenere immutato l’elenco di prodotti dell’allegato I e modificare l’aliquota del dazio supplementare per adeguare il livello della sospensione all’entità dell’annullamento dei benefici o del pregiudizio. I quattro prodotti indicati nell’allegato I dovrebbero perciò essere mantenuti nell’elenco e l’aliquota del dazio supplementare sulle importazioni dovrebbe essere modificata e fissata allo 0,012 %.

(4)L’effetto di un dazio doganale supplementare ad valorem dello 0,012 % sulle importazioni dagli Stati Uniti dei prodotti di cui all’allegato I corrisponde, in un anno, a un valore commerciale non superiore a 25 506,30 USD.

(5)Per evitare ritardi nell’applicazione dell’aliquota modificata del dazio supplementare sulle importazioni, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione.

(6)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2018/196,

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

L’articolo 2 del regolamento (UE) 2018/196 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

È istituito un dazio ad valorem dello 0,012 %, in aggiunta al dazio doganale applicabile a norma del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) sui prodotti originari degli Stati Uniti elencati nell’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea applica a decorrere dal 1 maggio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 Febbraio 2020

Per la Commissione

La Presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.133.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2020:133:TOC

 

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