Regolamento d’Esecuzione (UE) 2020/581 della Commissione del 27 Aprile 2020 che modifica il Regolamento d’Esecuzione (UE) 2018/659 relativo alle condizioni per l’introduzione nell’Unione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 3,

vista la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (2), in particolare l’articolo 12, paragrafi 1 e 4, l’articolo 13, paragrafo 2, l’articolo 16 e l’articolo 19, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione (3) stabilisce le condizioni per l’introduzione nell’Unione di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi Esso stabilisce l’elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l’ingresso di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie equina e specifica le condizioni zoosanitarie e di certificazione veterinaria applicabili a tali ingressi.

(2)La direttiva 2009/156/CE definisce le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano le importazioni di equidi nell’Unione. Essa prevede che le importazioni di equidi nell’Unione siano autorizzate soltanto in provenienza da paesi terzi o da parti di territorio di paesi terzi indenni da morva (Burgholderia mallei) da almeno sei mesi.

(3)Il 25 dicembre 2019 la Turchia ha notificato mediante il sistema di notifica delle malattie degli animali un caso di morva, confermato il 4 dicembre 2019, in un cavallo nell’isola di Büyükada, provincia di Istanbul, Turchia. L’ingresso nell’Unione di equidi e di materiale germinale di equidi provenienti dalla Turchia dovrebbe essere sospeso per un periodo di almeno sei mesi. È pertanto necessario modificare la voce relativa alla Turchia nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659.

(4)Negli Emirati arabi uniti è stato istituito un nuovo concorso di salto ostacoli, l’International Show Jumping League, con il patrocinio della Fédération Equestre Internationale («FEI»), che include prove di qualificazione per la Coppa del Mondo di salto ostacoli. Sulla base delle garanzie zoosanitarie fornite dagli Emirati arabi uniti, è giustificata l’aggiunta della serie di concorsi di salto ostacoli dell’International Show Jumping League degli Emirati arabi uniti all’elenco degli eventi per i quali è autorizzata la reintroduzione nell’Unione dopo un’esportazione temporanea inferiore a 90 giorni. È pertanto necessario modificare il modello di certificato sanitario e il modello di dichiarazione di cui all’allegato II, parte 2, sezione B, capitolo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659.

(5)È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2018/659.

(6)Per evitare un impatto negativo sugli scambi, è necessario prevedere un periodo di transizione fino al 31 ottobre 2020, durante il quale i certificati sanitari rilasciati a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2147 (4), dovranno essere accettati a condizione che siano stati rilasciati prima del 21 ottobre 2020.

(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 è così modificato:

1)Nell’allegato I, la voce relativa alla Turchia è modificata conformemente all’allegato I del presente regolamento;

2)Nell’allegato II, la parte 2, sezione B, capitolo 1, è sostituita dal testo che figura nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Fino al 31 ottobre 2020 gli Stati membri autorizzano la reintroduzione nell’Unione di cavalli registrati accompagnati dal pertinente certificato sanitario redatto conformemente al modello di certificato sanitario di cui all’allegato II, parte 2, sezione B, capitolo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2147, a condizione che il certificato sanitario sia stato rilasciato prima del 21 ottobre 2020.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 Aprile 2020

Per la Commissione

La Presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.133.01.0052.01.ITA&toc=OJ:L:2020:133:TOC

 

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