La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (1), in particolare l’articolo 24, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)La direttiva (UE) 2016/798 definisce un quadro atto a garantire che i risultati delle indagini su incidenti e inconvenienti siano diffusi dagli organismi investigativi nazionali responsabili delle relazioni d’indagine su incidenti e inconvenienti ferroviari in tutta l’Unione, conformemente all’articolo 22.
(2)Le relazioni d’indagine e gli eventuali risultati e successive raccomandazioni forniscono informazioni essenziali per il miglioramento futuro della sicurezza ferroviaria nello spazio ferroviario europeo unico. In conformità all’articolo 26 della direttiva (UE) 2016/798, le raccomandazioni in materia di sicurezza devono essere tradotte in misure concrete dai destinatari e le azioni intraprese devono essere comunicate all’organismo investigativo.
(3)Un formato comune della relazione d’indagine dovrebbe agevolare la condivisione delle relazioni. È stata a tal fine istituita, in conformità all’articolo 37, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), una banca dati pubblica della cui gestione è responsabile l’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie e a cui è possibile accedere tramite l’Agenzia.
(4)Alcune parti della relazione devono essere redatte in due lingue europee affinché l’accesso alle informazioni utili e la loro applicazione risultino più agevoli per altri portatori di interessi europei.
(5)Il formato dovrebbe proteggere gli organismi investigativi nazionali dalle interferenze esterne, a garanzia del fatto che l’indagine è stata condotta in modo indipendente in conformità all’articolo 21, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/798.
(6)Le relazioni d’indagine su incidenti e inconvenienti che compromettono la sicurezza dovrebbero servire a permettere di trarre insegnamenti dagli incidenti e inconvenienti del passato. Dette relazioni dovrebbero agevolare l’individuazione dei pericoli per la sicurezza e l’eliminazione di simili rischi per la sicurezza in futuro e consentire agli attori del settore ferroviario di riesaminare la loro valutazione dei rischi in relazione alle operazioni da essi svolte e aggiornare, ove necessario, i loro sistemi di gestione della sicurezza, anche adottando, laddove applicabile, misure correttive a norma del punto 7.1.3 dell’allegato I e del punto 7.1.3 dell’allegato II del regolamento delegato (UE) 2018/762 della Commissione (3). Le informazioni contenute in tali relazioni dovrebbero a tale scopo essere impostate seguendo un formato che le renda facilmente accessibili.
(7)L’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie (l’«Agenzia»), che raccoglie le relazioni, dovrebbe gestire lo strumento informatico appropriato atto a consentire un recupero delle informazioni agevole e mirato alle esigenze specifiche dell’utente (ad esempio tramite parole chiave).
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