La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)La versione in lingua estone del regolamento delegato (UE) 2016/128 della Commissione (2) contiene errori all’articolo 8, paragrafo 5, per quanto riguarda le prescrizioni specifiche per gli alimenti a fini medici speciali sviluppati per soddisfare le esigenze nutrizionali dei lattanti, e all’articolo 11, secondo comma, per quanto riguarda l’applicazione dell’atto.
(2)Le versioni in lingua bulgara, estone, finlandese, rumena e tedesca del regolamento delegato (UE) 2016/128 contengono errori nella tabella 1 dell’allegato I, parte A, per quanto riguarda i valori di vitamine e minerali negli alimenti a fini medici speciali sviluppati per soddisfare le esigenze nutrizionali dei lattanti.
(3)Le versioni in lingua bulgara, croata, finlandese e svedese del regolamento delegato (UE) 2016/128 contengono errori nella tabella 2 dell’allegato I, parte B, per quanto riguarda i valori di vitamine e minerali negli alimenti a fini medici speciali diversi da quelli sviluppati per soddisfare le esigenze nutrizionali dei lattanti.
(4)È pertanto opportuno rettificare di conseguenza le versioni in lingua bulgara, croata, estone, finlandese, rumena, svedese e tedesca del regolamento delegato (UE) 2016/128. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
(non riguarda la versione italiana)
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 Febbraio 2020.
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
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