Regolamento d’Esecuzione (UE) 2020/568 della Commissione del 23 Aprile 2020 che subordina l’esportazione di taluni prodotti alla presentazione di un’autorizzazione di esportazione.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/479 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2015, relativo a un regime comune applicabile alle esportazioni (1), in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)Il 15 marzo 2020 la Commissione europea ha pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) 2020/402 (2), che subordina l’esportazione di taluni prodotti alla presentazione di un’autorizzazione di esportazione a norma dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2015/479. Tale regolamento è stato modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/426 della Commissione, del 19 marzo 2020 (3).

(2)Il regolamento (UE) 2020/402 e le relative modifiche si applicano per un periodo limitato di sei settimane.

(3)Poiché la crisi epidemiologica causata dalla malattia Covid-19 persiste, la domanda nell’Unione di dispositivi di protezione individuale («DPI»), ossia mascherine protettive (e chirurgiche), guanti, occhiali, schermi facciali e tute, rimane molto elevata e sta addirittura aumentando in modo costante. La domanda di determinati tipi di DPI in particolare ha provocato situazioni di penuria nel mercato interno. Data la loro natura e le attuali circostanze, i dispositivi di questo tipo costituiscono un prodotto essenziale, in quanto necessario per prevenire l’ulteriore diffusione della malattia e salvaguardare la salute del personale sanitario che tratta pazienti infetti.

(4)Si stanno compiendo sforzi incessanti per contribuire a garantire una fornitura urgente e adeguata di dispositivi di protezione individuale in tutta l’UE. Le capacità di produzione dei dispositivi di protezione individuale sono state aumentate. La Commissione ha finalizzato una procedura di aggiudicazione congiunta per dispositivi di protezione individuale, cui hanno partecipato 25 Stati membri. Queste iniziative si stanno dimostrando efficaci ed è previsto che i dispositivi di protezione individuale siano messi a disposizione due settimane dopo la firma dei contratti da parte degli Stati membri con gli offerenti.

(5)Nel quadro del meccanismo unionale di protezione civile (UCPM), la Commissione europea ha deciso di creare una scorta strategica rescEU di attrezzature mediche, quali ventilatori e mascherine protettive, per aiutare i paesi dell’UE nel contesto della pandemia di Covid-19. Tale scorta, interamente finanziata dalla Commissione mediante sovvenzioni dirette, sarà ospitata in uno o più Stati membri.

(6)La Commissione ha inoltre istituito una centrale di coordinamento, anche per i DPI, allo scopo di coordinare gli sforzi volti a fare corrispondere la domanda e l’offerta nell’UE ed agevolare un adeguato funzionamento del mercato interno.

(7)Nonostante queste azioni, e dato l’accresciuto fabbisogno di DPI nell’Unione, esiste ancora un divario tra la domanda e l’offerta all’interno dell’Unione, in particolare per quanto riguarda determinati tipi di DPI essenziali per prevenire la diffusione della malattia e curare i pazienti.

(8)Alla luce di tali sforzi volti a superare la situazione critica derivante dalla penuria di determinati tipi di DPI nell’Unione, sono giustificate ulteriori misure per contribuire a risolvere e prevenire carenze di DPI.

(9)Tali misure, volte a proteggere la salute e atte ad incidere sugli scambi, dovrebbero essere mirate, proporzionate, trasparenti e temporanee.

(10)In una dichiarazione congiunta del 26 marzo i membri del Consiglio europeo hanno sottolineato che l’adozione della decisione sull’autorizzazione all’esportazione di DPI dovrebbe portare alla revoca totale ed effettiva di tutte le forme di divieti o restrizioni a livello interno.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.129.01.0007.01.ITA&toc=OJ:L:2020:129:TOC

 

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