La Commissione europea,
visto il trattato sull’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 249,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 106 bis,
considerando quanto segue:
(1)È opportuno che la Commissione sia in grado di garantire il corretto svolgimento del suo processo decisionale, anche in circostanze eccezionali.
(2)Qualora parte o tutti i membri della Commissione siano impossibilitati ad assistere di persona a una riunione della Commissione, il presidente può, in circostanze eccezionali, invitarli a partecipare usando sistemi di telecomunicazione che consentano la loro identificazione ed effettiva partecipazione.
(3)È opportuno che i membri che partecipano a una riunione della Commissione usando sistemi di telecomunicazione siano considerati presenti ai fini del quorum.
(4)Per l’autenticazione degli atti adottati in tale riunione la firma della nota riepilogativa da parte del presidente e del segretario generale della Commissione potrebbe essere sostituita dal consenso scritto,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
Il regolamento interno della Commissione (1) è così modificato:
1)All’articolo 5, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:
«Qualora parte o tutti i membri della Commissione siano impossibilitati ad assistere di persona a una riunione della Commissione, il presidente può, in circostanze eccezionali, invitarli a partecipare usando sistemi di telecomunicazione che consentano la loro identificazione ed effettiva partecipazione.»;
2)All’articolo 7 è aggiunto il comma seguente:
«Quando il presidente si avvale dell’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, i membri della Commissione che partecipano alle deliberazioni usando i sistemi di telecomunicazione di cui a detto comma sono considerati presenti ai fini del quorum.»;
3)All’articolo 10 è aggiunto il paragrafo seguente:
«4. Quando il presidente si avvale dell’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, le persone di cui ai paragrafi da 1 a 3 possono assistere alle riunioni usando i sistemi di telecomunicazione di cui a detto comma.»;
4)All’articolo 17, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:
«Quando il presidente si avvale dell’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, e le circostanze impediscono la firma della nota riepilogativa, l’espresso consenso scritto del presidente e quello del segretario generale della Commissione possono sostituire in via eccezionale la rispettiva firma e sono acclusi alla nota.».
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 22 Aprile 2020
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
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