La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 18 bis, paragrafo 3, lettera b),
considerando quanto segue:
(1)La direttiva 2003/87/CE, modificata dalla direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), include le attività di trasporto aereo nel sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione («EU ETS»).
(2)Il regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione (3) stabilisce l’elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo elencate nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE al 1o gennaio 2006 o successivamente a tale data.
(3)Tale elenco è inteso a ridurre l’onere amministrativo a carico degli operatori aerei indicando quale Stato membro è preposto alla regolamentazione di un determinato operatore aereo.
(4)L’inserimento di un operatore aereo nel sistema EU ETS dipende dall’esercizio di un’attività di trasporto aereo di cui all’allegato I della direttiva 2003/87/CE e non è subordinato all’inserimento nell’elenco degli operatori aerei stabilito dalla Commissione in base all’articolo 18 bis, paragrafo 3, di tale direttiva.
(5)In conformità dell’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (4), le attività di trasporto aereo devono essere incluse dalle parti nei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissioni. La Svizzera sarà Stato di riferimento di una serie di operatori aerei che fanno attualmente riferimento a uno Stato membro.
(6)Un operatore aereo può fare riferimento a uno Stato membro o alla Svizzera, ma non a entrambi. Ai fini delle attività relative al calcolo della conformità rispetto alle emissioni del 2019, gli operatori aerei riattribuiti alla Svizzera continueranno temporaneamente a fare riferimento a uno Stato membro.
(7)Le modifiche dell’elenco degli operatori aerei si basano sugli ultimi dati trasmessi da Eurocontrol.
(8)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 748/2009.
(9)È opportuno che il presente regolamento entri in vigore in tempi utili per l’aggiornamento annuale dell’elenco degli operatori aerei di cui all’articolo 18 bis, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2003/87/CE,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (CE) n. 748/2009 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 Aprile 2020
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.124.01.0001.01.ITA
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