Regolamento d’Esecuzione (UE) 2020/526 della Commissione del 15 Aprile 2020 che istituisce nuovamente un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell’India.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 15 e l’articolo 24, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

1.PROCEDURA

(1)Il 17 marzo 2016 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2016/387 (2) («il regolamento antisovvenzioni controverso»).

1.1.La sentenza del Tribunale dell’Unione europea

(2)Jindal Saw Limited («Jindal») e il suo importatore collegato, Jindal Saw Italia SpA (congiuntamente «le ricorrenti»), hanno impugnato il regolamento antisovvenzioni controverso dinanzi al Tribunale. Il 10 aprile 2019 il Tribunale si è pronunciato emettendo la propria sentenza nella causa T-300/16 (3) in merito al regolamento controverso («la sentenza»).

(3)Il Tribunale ha constatato che il calcolo dell’importo del vantaggio a favore di Jindal derivante dalla fornitura di minerale di ferro per un corrispettivo inferiore all’importo adeguato era in violazione dell’articolo 6, lettera d), del regolamento antisovvenzioni di base in vigore al momento dell’inchiesta originaria (4) (il regolamento antisovvenzioni di base). In particolare, il Tribunale ha ritenuto che i costi del trasporto dalla miniera allo stabilimento in India effettivamente sostenuti da Jindal fossero superiori a quelli presi in considerazione dalla Commissione nel calcolo del prezzo medio di acquisto del minerale di ferro in India. Secondo il Tribunale, tale differenza dei costi di trasporto significa che il prezzo al quale Jindal si è rifornita di minerale di ferro sul mercato indiano era, in realtà, più elevato del prezzo medio di acquisto utilizzato dalla Commissione per determinare il livello di corrispettivo, il che ha avuto inevitabilmente un impatto sul vantaggio che ha potuto essere concesso a tale produttore esportatore (5). Il Tribunale ha pertanto ritenuto che la Commissione abbia violato l’articolo 3, paragrafo 2, e l’articolo 6, lettera d), del regolamento antisovvenzioni di base (avendo erroneamente scelto a caso alcune voci dei costi di spedizione di Jindal Saw per il calcolo dei costi medi di trasporto), nonché l’articolo 15, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento antisovvenzioni di base (avendo fissato il dazio compensativo a un livello superiore a quello delle sovvenzioni compensabili).

(4)Il Tribunale ha constatato inoltre che la Commissione aveva commesso un errore in merito ai calcoli concernenti la sottoquotazione per quanto riguardava le ricorrenti. Nel caso di specie, da un lato, per quanto riguarda l’industria dell’Unione, la Commissione ha tenuto conto dei prezzi a livello franco fabbrica (6) degli organismi di produzione quando questi ultimi vendevano direttamente ad acquirenti indipendenti, oppure dei prezzi a livello franco fabbrica degli organismi di vendita. Al contrario, per quanto riguarda le vendite di Jindal sul mercato dell’Unione, la Commissione ha utilizzato, come prezzo iniziale per giungere a un prezzo comparabile del prodotto sbarcato nell’UE, il prezzo all’esportazione costruito nel contesto dell’accertamento del margine di dumping (quindi, escludendo i costi relativi alle spese generali, amministrative e di vendita e i profitti degli organismi di vendita collegati di Jindal nell’UE). Secondo il Tribunale, la commercializzazione di prodotti effettuata non già direttamente dal produttore, bensì tramite organismi di vendita collegati, implica l’esistenza di costi e di un margine di profitto propri di tali organismi, in modo che i prezzi praticati da essi praticati nei confronti degli acquirenti indipendenti sono generalmente superiori ai prezzi praticati dai produttori nelle loro vendite dirette a detti acquirenti e non possono quindi essere assimilati a questi ultimi prezzi (7). Pertanto il Tribunale ha ritenuto che nel procedere, per il confronto dei prezzi operato in sede di calcolo della sottoquotazione, all’assimilazione tra i prezzi praticati dagli organismi di vendita nei confronti degli acquirenti indipendenti e i prezzi praticati dai produttori nelle loro vendite dirette a siffatti acquirenti, unicamente per quanto riguarda il prodotto simile dell’industria dell’Unione, la Commissione ha preso in considerazione per tale prodotto un prezzo maggiorato e, di conseguenza, sfavorevole alla Jindal Saw, che effettuava la maggior parte delle sue vendite nell’Unione tramite organismi di vendita (8). Per il Tribunale, si è trattato di un errore nel calcolo della sottoquotazione del prezzo del prodotto in esame, dato che tale calcolo non è stato effettuato confrontando prezzi allo stesso stadio commerciale. Di conseguenza il Tribunale ha constatato un errore in relazione al fatto che la Commissione ha dedotto le spese di vendita e i profitti degli organismi di vendita collegati di Jindal nell’Unione dalle vendite al primo acquirente indipendente, mentre le spese di vendita e i profitti degli organismi di vendita collegati dell’industria dell’Unione non sono stati dedotti dai prezzi di vendita dell’industria dell’Unione al primo acquirente indipendente. Il Tribunale ha ritenuto che i due prezzi non siano stati raffrontati in maniera simmetrica allo stesso stadio commerciale.

(5)Di conseguenza, il Tribunale ha riscontrato che la Commissione aveva violato anche l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base. Dato che la sottoquotazione, così come calcolata nel regolamento controverso, era alla base della conclusione secondo cui il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione era causato dalle importazioni del prodotto in esame, il Tribunale ha ritenuto inficiata anche l’esistenza di un nesso di causalità tra le importazioni sovvenzionate e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, che pure è condizione necessaria per l’istituzione di un dazio antisovvenzioni a norma dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento antisovvenzioni di base (9).

(6)Il Tribunale ha inoltre constatato che non si poteva escludere che, se la sottoquotazione del prezzo fosse stata calcolata correttamente, il margine di pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione sarebbe stato stabilito a un livello inferiore a quello dell’aliquota della sovvenzione. In tal caso, conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento antisovvenzioni di base, l’importo del dazio compensativo dovrebbe essere ridotto a un’aliquota che sarebbe sufficiente per eliminare tale pregiudizio (10).

(7)Alla luce delle considerazioni che precedono, il Tribunale ha annullato il regolamento controverso nella parte in cui riguarda Jindal Saw Limited.

1.2.Esecuzione della sentenza del Tribunale

(8)Conformemente all’articolo 266 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE»), le istituzioni dell’Unione sono tenute a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza degli organi giurisdizionali dell’Unione europea comporta. In caso di annullamento di un atto adottato dalle istituzioni dell’Unione nell’ambito di un procedimento amministrativo, come l’inchiesta antisovvenzioni nel caso di specie, l’esecuzione della sentenza del Tribunale consiste nella sostituzione dell’atto annullato con un nuovo atto, in cui l’illegittimità rilevata dal Tribunale è eliminata (11).

(9)Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, il procedimento diretto a sostituire un atto annullato può essere ripreso dal punto preciso in cui si è verificata l’illegittimità (12). Ciò implica, in particolare, che nel caso in cui venga annullato un atto che chiude un procedimento amministrativo, tale annullamento non incide necessariamente sugli atti preparatori, come l’apertura della procedura antisovvenzioni. Ad esempio nel caso in cui un regolamento che istituisce dazi compensativi definitivi venga annullato, la procedura rimane aperta dato che è soltanto l’atto che chiude tale procedura ad essere scomparso dall’ordinamento giuridico dell’Unione (13), salvo nei casi in cui l’illegittimità si sia verificata nella fase di apertura. La ripresa del procedimento amministrativo con la nuova istituzione di dazi compensativi sulle importazioni effettuate durante il periodo di applicazione del regolamento annullato non può essere considerata contraria alla norma di non retroattività (14).

(10)Nel caso di specie, il Tribunale ha annullato il regolamento controverso nella parte in cui concerne Jindal Saw Limited in ragione del fatto che, in relazione alla fornitura di minerale di ferro, la Commissione aveva calcolato erroneamente l’importo della sovvenzione a beneficio di Jindal, nonché commesso un errore nell’accertare l’esistenza di una sottoquotazione significativa. Quest’ultimo errore può, potenzialmente, aver inficiato l’analisi del nesso di causalità, nonché il margine di pregiudizio.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.118.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2020:118:TOC

 

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