Decisione (UE) 2020/519 della Commissione del 3 Aprile 2020 relativa al documento di riferimento settoriale sulle migliori pratiche di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (1), in particolare l’articolo 46, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)A norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 la Commissione deve elaborare documenti di riferimento per determinati settori economici. Tali documenti devono includere le migliori pratiche di gestione ambientale, indicatori di prestazione ambientale e, ove opportuno, esempi di eccellenza e sistemi di classificazione che consentano di determinare i livelli delle prestazioni ambientali. Le organizzazioni registrate o in procinto di registrarsi a titolo del sistema di ecogestione e audit istituito dal regolamento (CE) n. 1221/2009 sono tenute a tenere conto di tali documenti quando sviluppano i rispettivi sistemi di gestione ambientale e valutano le rispettive prestazioni ambientali nella dichiarazione ambientale, o nella dichiarazione ambientale aggiornata, redatta conformemente all’allegato IV del regolamento.

(2)A norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 la Commissione doveva definire un piano di lavoro mediante il quale stabilire l’elenco indicativo dei settori da considerare prioritari ai fini dell’adozione dei documenti di riferimento settoriali e transettoriali. La «Comunicazione della Commissione — Elaborazione del piano di lavoro che stabilisce un elenco indicativo dei settori per l’adozione dei documenti di riferimento settoriali e transettoriali, a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)» (2) annovera la gestione dei rifiuti tra i settori prioritari.

(3)Il documento di riferimento settoriale per il settore della gestione dei rifiuti dovrebbe concentrarsi sulle migliori pratiche, gli indicatori e gli esempi per la gestione dei rifiuti, rivolgendosi alle imprese pubbliche e private di gestione dei rifiuti, comprese quelle che attuano regimi di responsabilità del produttore, e alle amministrazioni pubbliche responsabili della gestione dei rifiuti a livello locale. Esso dovrebbe tener conto e fare riferimento ai documenti di orientamento esistenti per gli aspetti contemplati da altri strumenti politici dell’Unione, quali la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e altre normative specifiche in materia di rifiuti e i documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BAT) elaborati a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(4)Tenendo conto delle migliori pratiche di gestione ambientale (5), il documento di riferimento settoriale per il settore della gestione dei rifiuti dovrebbe individuare indicatori specifici di prestazione ambientale, esempi di eccellenza e azioni per le autorità competenti in materia di rifiuti e altre imprese private o pubbliche di gestione dei rifiuti per migliorare le loro prestazioni nella gestione dei rifiuti, ad esempio promuovendo la prevenzione dei rifiuti e raggiungendo livelli più elevati di riutilizzo e riciclaggio. Questi elementi aiutano le organizzazioni a individuare i settori più rilevanti in cui possono intervenire per affrontare gli aspetti ambientali più significativi e a stabilire un quadro di riferimento per il monitoraggio dei miglioramenti in termini di sostenibilità.

(5)Affinché le organizzazioni, i verificatori ambientali e gli altri soggetti, compresi le autorità nazionali, gli organismi di accreditamento e di abilitazione e gli auditor coinvolti nell’audit interno, dispongano del tempo sufficiente per prepararsi all’introduzione del documento di riferimento settoriale per il settore della gestione dei rifiuti, la data di applicazione della presente decisione dovrebbe essere rinviata di 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(6)Per elaborare il documento di riferimento settoriale allegato alla presente decisione la Commissione ha consultato gli Stati membri e altre parti interessate in conformità del regolamento (CE) n. 1221/2009.

(7)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 49 del regolamento (CE) n. 1221/2009,

Ha adottato la presente Decisione:

Articolo 1

Il documento di riferimento settoriale sulle migliori pratiche di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il settore della gestione dei rifiuti figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 12 Agosto 2020.

Fatto a Bruxelles, il 3 Aprile 2020

Per la Commissione

La Presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.115.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2020:115:TOC

 

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