Regolamento d’Esecuzione (UE) 2020/508 della Commissione del 7 Aprile 2020 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari dell’Indonesia.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 7,

previa consultazione degli Stati membri,

considerando quanto segue:

1.PROCEDURA

1.1.Apertura

(1)Il 12 agosto 2019 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni nell’Unione di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo [«i prodotti SSHR» (Stainless steel hot-rolled flat products) o «il prodotto oggetto dell’inchiesta»], originari dell’Indonesia, della Repubblica popolare cinese («RPC») e di Taiwan («i paesi interessati») sulla base dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2) («l’avviso di apertura»).

(2)La Commissione ha aperto l’inchiesta in seguito a una denuncia presentata il 28 giugno 2019 dalla European Steel Association («Eurofer» o «il denunciante») per conto di quattro produttori dell’Unione che rappresentano la totalità della produzione dell’Unione del prodotto oggetto dell’inchiesta. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza del dumping da parte dei paesi interessati e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta.

(3)Con il suo regolamento di esecuzione (UE) 2020/104 (3) la Commissione ha sottoposto a registrazione le importazioni del prodotto in esame a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

1.2.Parti interessate

(4)Nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a contattarla al fine di partecipare all’inchiesta. Ha inoltre informato espressamente il denunciante, i produttori esportatori noti dei paesi interessati e le autorità dei paesi interessati, nonché gli importatori e gli utilizzatori noti dell’Unione in merito all’apertura dell’inchiesta e li ha invitati a partecipare.

(5)Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni sull’apertura dell’inchiesta e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. La Commissione ha ricevuto osservazioni che sono prese in esame ai punti 2.3 e 5.2.3.

1.3.Campionamento

(6)Nell’avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

1.3.1.Campionamento dei produttori dell’Unione

(7)Nell’avviso di apertura la Commissione ha dichiarato di aver deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell’Unione da sottoporre all’inchiesta mediante campionamento e di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. La Commissione ha selezionato il campione provvisorio in base ai volumi della produzione e delle vendite nell’Unione dichiarati dai produttori dell’Unione nell’ambito dell’analisi relativa alla valutazione preliminare della legittimazione ad agire, tenendo anche conto della rispettiva ubicazione geografica. Il campione provvisorio così stabilito era costituito da tre produttori dell’Unione, che rappresentavano oltre il 78 % della produzione e l’88 % delle vendite nell’Unione del prodotto simile e che erano situati in tre diversi Stati membri. I dettagli di questo campione provvisorio sono stati messi a disposizione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate, che hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni. Non sono pervenute osservazioni al riguardo.

(8)Pertanto il campione provvisorio dei produttori dell’Unione è stato confermato. Il campione era costituito da Aperam Belgium («Aperam»), Acciai Speciali Terni SpA («AST») e OTK Stainless Oy («OTK»). Il campione definitivo è rappresentativo dell’industria dell’Unione.

1.3.2.Campionamento degli importatori

(9)Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti gli importatori indipendenti noti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura.

(10)Due importatori indipendenti si sono manifestati come parti interessate e hanno fornito le informazioni richieste. Visto il numero esiguo delle risposte ricevute, il campionamento non è stato necessario. Entrambi gli importatori sono stati invitati a compilare un questionario.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.110.01.0003.01.ITA&toc=OJ:L:2020:110:TOC

 

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