La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1), in particolare l’articolo 12,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione possono essere immessi sul mercato dell’Unione.
(2)A norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (2), che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati.
(3)A norma dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283 la Commissione è tenuta a presentare una proposta di atto di esecuzione che autorizza l’immissione sul mercato dell’Unione di un nuovo alimento e aggiorna l’elenco dell’Unione.
(4)Il 18 aprile 2018 la società Access Business Group International LLC («il richiedente») ha presentato alla Commissione una domanda di immissione sul mercato dell’Unione della polvere di semi di chia (Salvia hispanica) parzialmente sgrassata quale nuovo alimento a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283. Il richiedente ha chiesto di utilizzare la polvere di semi di chia (Salvia hispanica) in una serie di categorie di alimenti destinati alla popolazione in generale, vale a dire: prodotti non aromatizzati a base di latte fermentato, compreso il latticello naturale non aromatizzato (escluso il latticello sterilizzato), non trattati termicamente dopo la fermentazione; prodotti non aromatizzati a base di latte fermentato, trattati termicamente dopo la fermentazione; prodotti aromatizzati a base di latte fermentato, compresi i prodotti trattati termicamente; dolciumi; succhi di frutta e di verdura; nettari di frutta e di verdura e prodotti analoghi; bevande aromatizzate; integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), tranne gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia; paste alimentari.
(5)Il 16 luglio 2018 il richiedente ha presentato alla Commissione una domanda di immissione sul mercato dell’Unione di un’altra polvere di semi di chia (Salvia hispanica) parzialmente sgrassata quale nuovo alimento a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283. Il richiedente ha chiesto di utilizzare la polvere di semi di chia (Salvia hispanica) in una serie di categorie di alimenti destinati alla popolazione in generale, vale a dire: dolciumi; succhi di frutta e di verdura; nettari di frutta e di verdura e prodotti analoghi; bevande aromatizzate; integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, tranne gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia; paste alimentari.
(6)Le due domande presentate alla Commissione riguardano l’autorizzazione di due diverse polveri di semi di chia (Salvia hispanica) parzialmente sgrassate quale nuovo alimento. Entrambe le polveri di semi di chia (Salvia hispanica) sono parzialmente sgrassate ed ottenute mediante spremitura e macinazione dei semi di chia (Salvia hispanica) interi. Le due polveri si differenziano principalmente per le dimensioni delle particelle e il tenore di alcuni macronutrienti. Nella polvere ad elevato tenore di proteine la dimensione delle particelle è inferiore a 130 μm e il tenore di proteine è pari ad almeno il 40 %; nella polvere ad elevato tenore di fibre, invece, la dimensione delle particelle è inferiore a 400 μm e il tenore di fibre alimentari è pari ad almeno il 50 %. Anche gli usi proposti per le due polveri sono simili.
(7)A norma dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283, il 22 giugno 2018 e il 22 ottobre 2018 la Commissione ha consultato l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») chiedendole di formulare un parere scientifico sulla base di una valutazione delle polveri di semi di chia (Salvia hispanica) quali nuovi alimenti. Tenuto conto delle similarità tra i due tipi di polveri di semi di chia (Salvia hispanica) parzialmente sgrassate, le rispettive valutazioni della sicurezza sono state unificate dall’Autorità.
(8)Il 15 maggio 2019 l’Autorità ha adottato un parere scientifico sulla sicurezza delle polveri di semi di chia (Salvia hispanica L.) quali nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 [«Safety of chia seeds (Salvia hispanica L.) powders, as novel foods, pursuant to Regulation (EU) 2015/2283»] (4). Tale parere è in linea con le prescrizioni dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2015/2283.
(9)In tale parere l’Autorità ha concluso che le polveri di semi di chia (Salvia hispanica) parzialmente sgrassate sono sicure alle condizioni d’uso valutate. Il parere dell’Autorità presenta pertanto motivazioni sufficienti per stabilire che le polveri di semi di chia (Salvia hispanica) parzialmente sgrassate sono conformi all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, per gli usi e ai livelli di uso valutati, allorché usate in: prodotti non aromatizzati a base di latte fermentato, compreso il latticello naturale non aromatizzato (escluso il latticello sterilizzato), non trattati termicamente dopo la fermentazione; prodotti non aromatizzati a base di latte fermentato, trattati termicamente dopo la fermentazione; prodotti aromatizzati a base di latte fermentato, compresi i prodotti trattati termicamente; dolciumi; succhi di frutta e di verdura; nettari di frutta e di verdura e prodotti analoghi; bevande aromatizzate; integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, tranne gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia.
(10)Nel suo parere scientifico «Safety of chia seeds (Salvia hispanica L.) as a novel food for extended uses pursuant to Regulation (EU) 2015/2283» (5) [sicurezza dei semi di chia (Salvia hispanica L.) quale nuovo alimento per usi ampliati a norma del regolamento (UE) 2015/2283] l’Autorità ha esaminato uno studio che indicava la possibile formazione di acrilammide quando i semi di chia (Salvia hispanica) vengono utilizzati in alimenti che richiedono un trattamento termico a una temperatura pari o superiore a 120 °C nella fase di fabbricazione, trasformazione o preparazione. L’Autorità ha ritenuto che tale studio sia applicabile anche alla valutazione delle polveri di semi di chia (Salvia hispanica), poiché esse si differenziano dai semi di chia (Salvia hispanica) già inseriti nell’elenco dell’Unione soltanto per quanto riguarda la sgrassatura, un trattamento neutro in relazione alla formazione di acrilammide.
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