Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 31, paragrafo 2, e l’articolo 33,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)È fondamentale rafforzare l’impegno dell’Unione nella normalizzazione delle relazioni tra Serbia e Kosovo (*) e l’impegno dell’Unione nei Balcani occidentali.
(2)Un rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per il dialogo Belgrado-Pristina e altre questioni regionali dei Balcani occidentali dovrebbe essere nominato per un periodo di 12 mesi.
(3)L’RSUE espleterà il mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e impedire il conseguimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione fissati nell’articolo 21 del trattato,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
Rappresentante speciale dell’Unione europea
Il sig. Miroslav LAJČÁK è nominato rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per il dialogo Belgrado-Pristina e le altre questioni regionali dei Balcani occidentali dal 2 aprile 2020 al 31 marzo 2021. Il Consiglio può decidere che il mandato dell’RSUE termini in anticipo, sulla base di una valutazione del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).
Articolo 2
Obiettivi strategici
Il mandato dell’RSUE si basa sui seguenti obiettivi strategici dell’Unione nei Balcani occidentali ed è in linea con le politiche consolidate dell’Unione:
a)In primo luogo, conseguire una generale normalizzazione delle relazioni tra la Serbia e il Kosovo, che è fondamentale per i loro rispettivi percorsi europei;
b)Migliorare le relazioni di buon vicinato e promuovere altresì la riconciliazione;
c)Rafforzare la visibilità e l’efficacia dell’Unione attraverso la diplomazia pubblica;
d)Contribuire, a seconda dei casi, all’unità, alla coerenza e all’efficacia dell’azione dell’Unione nei Balcani occidentali.
Articolo 3
Mandato
Al fine di raggiungere gli obiettivi strategici, l’RSUE ha mandato:
a)Per quanto riguarda l’elemento centrale del mandato, di facilitare, per conto dell’AR, il dialogo Belgrado-Pristina in stretto coordinamento con gli Stati membri, di lavorare alla generale normalizzazione delle relazioni tra Serbia e Kosovo mediante la conclusione di un accordo giuridicamente vincolante che affronti tutte le questioni in sospeso tra le parti in conformità del diritto internazionale e contribuisca alla stabilità regionale, e di monitorare e assistere, ove necessario, il lavoro delle parti sull’attuazione dei precedenti accordi raggiunti nell’ambito del dialogo facilitato dall’UE;
b)Inoltre, a seconda dei casi, di adoperarsi nel migliorare le relazioni di buon vicinato e la riconciliazione fra i partner nei Balcani occidentali, contribuendo a superare il retaggio del passato;
c)Di impegnarsi attivamente per rafforzare l’efficacia e la visibilità dell’Unione nei Balcani occidentali attraverso la diplomazia pubblica, nonché di comunicare e promuovere, se del caso, i valori dell’Unione e la più ampia agenda dell’Unione per la regione, contribuendo a una comprensione e un sostegno più ampi delle questioni relative all’Unione;
d)Di lavorare in modo coordinato e coerente con tutte le iniziative dell’Unione e con le politiche generali dell’Unione per quanto riguarda la regione, nonché con le delegazioni dell’Unione, gli uffici dell’Unione e, in particolare, con altri RSUE nei Balcani occidentali, e di mantenere stretti contatti con gli Stati membri;
e)Di sostenere il lavoro dell’AR e le attività dell’Unione nella regione.
Articolo 4
Esecuzione del mandato
1.L’RSUE è responsabile dell’esecuzione del mandato, sotto l’autorità dell’AR.
2.Il CPS è un interlocutore privilegiato dell’RSUE e costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all’RSUE orientamento strategico e direzione politica nell’ambito del mandato, fatte salve le competenze dell’AR.
3.L’RSUE opera in stretto coordinamento e in stretta cooperazione con il servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) e i suoi servizi competenti.
Articolo 5
Finanziamento
1.L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE nel periodo dal 2 aprile 2020 al 31 marzo 2021 è pari a 1 200 000 EUR.
2.Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell’Unione.
3.La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l’RSUE e la Commissione. L’RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.
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