La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 (1) della Commissione, in particolare l'articolo 8,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283, entro il 1° gennaio 2018 la Commissione era tenuta a istituire l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati o notificati a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
(2)L'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati o notificati a norma del regolamento (CE) n. 258/97 è stato istituito con regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (3).
(3)Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1023 (4) della Commissione ha rettificato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 e ha sostituito l'allegato al fine di includere una serie di nuovi alimenti autorizzati o notificati non inclusi nell'elenco iniziale dell'Unione.
(4)Dopo la pubblicazione dei regolamenti di esecuzione (UE) 2017/2470 e (UE) 2018/1023, gli operatori del settore alimentare hanno comunicato alla Commissione di aver riscontrato un ulteriore errore nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
(5)Al fine di garantire chiarezza e certezza del diritto agli operatori del settore alimentare e alle autorità competenti degli Stati membri, è necessaria la rettifica in modo da assicurare la corretta attuazione e l'uso adeguato dell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti.
(6)L'olio derivato da Schizochytrium sp. (T18) è stato autorizzato mediante la procedura di notifica di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 258/97. Nelle specifiche dell'olio derivato da Schizochytrium sp. (T18) il valore dell'indice di acidità è erroneamente indicato con ≤ 0,5 mg KOH/g, mentre il valore corretto è ≤ 0,8 mg KOH/g. L'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti istituito con regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 riporta lo stesso valore erroneo.
(7)È pertanto opportuno rettificare di conseguenza le specifiche dell'olio derivato da Schizochytrium sp. (T18) nella tabella 2 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è rettificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1° Aprile 2020
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
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