Decisione (PESC) 2020/472 del Consiglio del 31 Marzo 2020 relativa a un’operazione militare dell’Unione europea nel Mediterraneo (EUNAVFOR MED Irini).

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 42, paragrafo 4, e l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)Il 19 gennaio 2020 si è tenuta a Berlino una conferenza sulla Libia. I partecipanti si sono impegnati, in particolare, a rispettare e a mettere in atto, senza riserve e totalmente, l’embargo sulle armi deciso dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite con la risoluzione (UNSCR) 1970 (2011) e successive risoluzioni, in particolare le UNSCR 2292 (2016) e UNSCR 2473 (2019).

(2)Il 12 febbraio 2020 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (ONU) nell’UNSCR 2510 (2020) ha espresso apprezzamento per la conferenza di Berlino sulla Libia e ne ha approvato le conclusioni, osservando che tali conclusioni costituiscono un elemento importante per una soluzione globale alla situazione in Libia. Ha inoltre chiesto il pieno rispetto da parte di tutti gli Stati membri dell’ONU dell’embargo sulle armi e ha inoltre chiesto a tutti gli Stati di non intervenire nel conflitto o di non adottare misure che aggravano il conflitto.

(3)L’11 febbraio 2020 il Consiglio di sicurezza dell’ONU con l’UNSCR 2509 (2020) ha esteso le misure imposte con l’UNSCR 2146 (2014) allo scopo di prevenire l’esportazione illecita dalla Libia di petrolio, incluso il petrolio greggio e i prodotti del petrolio raffinati, e ha prorogato il mandato del gruppo di esperti istituito con l’UNSCR 1973 (2011).

(4)Il 17 febbraio 2020 il Consiglio ha raggiunto un accordo politico sull’avvio di una nuova operazione nel Mediterraneo destinata ad attuare l’embargo sulle armi imposto dall’ONU nei confronti della Libia utilizzando mezzi aerei, satellitari e marittimi. L’operazione dovrebbe, tra i compiti secondari, contribuire all’attuazione delle misure ONU volte a prevenire l’esportazione illecita di petrolio dalla Libia, allo sviluppo di capacità e alla formazione della guardia costiera e della marina libiche e allo smantellamento del modello di attività delle reti di traffico e tratta di esseri umani. Il teatro dell’operazione e la zona di interesse dell’operazione dovrebbero essere definite in funzione del mandato concordato nei pertinenti documenti di pianificazione.

(5)Inoltre, il Consiglio potrebbe decidere in futuro di ampliare l’ambito dell’operazione al fine di consentire l’impiego della sorveglianza aerea all’interno dello spazio aereo libico, in conformità delle UNSCR applicabili o con il consenso delle autorità libiche, qualora ritenga che siano soddisfatti i necessari requisiti giuridici e le necessarie condizioni politiche.

(6)Il 18 maggio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/778 (1). EUNAVFOR MED operazione Sophia è in corso da tale data ed è stata prorogata mediante la decisione (PESC) 2019/1595 del Consiglio (2).

(7)Il comitato politico e di sicurezza (CPS) dovrebbe esercitare, sotto la responsabilità del Consiglio e dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR), il controllo politico sull’operazione, assicurarne la direzione strategica e adottare le decisioni pertinenti a norma dell’articolo 38, terzo comma, del trattato sull’Unione europea (TUE).

(8)L’autorizzazione dell’operazione dovrebbe essere riconfermata ogni quattro mesi e il CPS, nell’esercizio del controllo politico e della direzione strategica dell’operazione, dovrebbe essere autorizzato ad adottare una decisione che proroghi l’operazione a meno che lo schieramento dei mezzi marittimi dell’operazione non produca sulla migrazione un effetto di attrazione sulla base di prove fondate raccolte conformemente ai criteri stabiliti nel piano operativo.

(9)A norma dell’articolo 41, paragrafo 2, TUE e in conformità della decisione (PESC) 2015/528 del Consiglio (3), le spese operative derivanti dalla presente decisione, che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, devono essere sostenute dagli Stati membri.

(10)A norma dell’articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea (TUE) e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), la Danimarca non partecipa all’elaborazione e all’attuazione di decisioni e azioni dell’Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non partecipa pertanto all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione e non partecipa al finanziamento della presente operazione.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.101.01.0004.01.ITA&toc=OJ:L:2020:101:TOC

 

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