Regolamento Delegato (UE) 2020/445 della Commissione del 15 Ottobre 2019 che modifica l’allegato II del Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Nel quadro della revisione intermedia di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) sono state riscontrate esigenze aggiuntive di finanziamento degli Stati membri nel settore dell’asilo, della migrazione e dell’integrazione.

(2)La revisione intermedia ha individuato l’esigenza di fornire un adeguato sostegno finanziario per le strutture di accoglienza, di alloggio e di trattenimento, e i rispettivi servizi, destinati ai richiedenti protezione internazionale o ad altri cittadini di paesi terzi presenti in uno Stato membro che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni di ingresso e/o di soggiorno in uno Stato membro, nonché per gli aiuti per l’alloggio a favore dei beneficiari di protezione internazionale.

(3)L’allegato II del regolamento (UE) n. 516/2014 elenca otto azioni specifiche per le quali gli Stati membri possono ricevere finanziamenti aggiuntivi, sei delle quali sono azioni congiunte che coinvolgono più Stati membri.

(4)Gli sviluppi politici e le esigenze di finanziamento individuati nel quadro della revisione intermedia non possono essere affrontati in modo adeguato mediante l’attuale elenco di azioni specifiche. Modificare tale elenco è pertanto la maniera migliore per soddisfare le necessità individuate in relazione agli obiettivi del Fondo Asilo, migrazione e integrazione.

(5)La nuova azione specifica aggiunta all’allegato II del regolamento (UE) n. 516/2014 contribuirà a una gestione efficace dei flussi migratori. È in linea con l’obiettivo specifico di detto regolamento, enunciato all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), di migliorare la solidarietà fra gli Stati membri.

(6)L’aggiunta di una nuova azione specifica che rispecchi i recenti sviluppi politici e soddisfi le esigenze di finanziamento degli Stati membri genererà un considerevole valore aggiunto, in quanto contribuirà ad attenuare la pressione sugli Stati maggiormente esposti ai flussi di migranti e richiedenti asilo e, di conseguenza, sull’Unione nel suo complesso.

(7)Al fine di consentire la tempestiva applicazione di questa azione specifica e in considerazione delle urgenti necessità di finanziamento individuate, il regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(8)Il regolamento (UE) n. 516/2014 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

All’allegato II del regolamento (UE) n. 516/2014 è aggiunto il seguente punto 9:

«9.In Stati membri che fanno fronte a una pressione migratoria elevata e/o sproporzionata, la costituzione, lo sviluppo e il funzionamento di strutture adeguate di accoglienza, di alloggio e di trattenimento, e dei rispettivi servizi, per richiedenti protezione internazionale o cittadini di paesi terzi presenti in uno Stato membro che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni di ingresso e/o di soggiorno, nonché aiuti per l’alloggio per beneficiari di protezione internazionale.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 15 Ottobre 2019

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.094.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2020:094:TOC

 

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