La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha modificato il regolamento (UE) n. 648/2012 per inserirvi talune condizioni alle quali i contratti derivati OTC conclusi dal veicolo dell’obbligazione garantita, in relazione a un’obbligazione garantita, o dalla società veicolo per la cartolarizzazione, in relazione a una cartolarizzazione, possono essere esentati dall’obbligo di compensazione.
(2)I regolamenti delegati (UE) 2015/2205 (3) e (UE) 2016/1178 (4) della Commissione contengono già una serie di condizioni alle quali i contratti derivati OTC conclusi dal veicolo dell’obbligazione garantita, in relazione a un’obbligazione garantita, possono essere esentati dall’obbligo di compensazione.
(3)Vi è un certo grado di sostituibilità tra i contratti derivati OTC conclusi dal veicolo dell’obbligazione garantita, in relazione a un’obbligazione garantita, da un lato, e dalla società veicolo per la cartolarizzazione, in relazione a una cartolarizzazione, dall’altro. Per evitare potenziali distorsioni o arbitraggi, il loro trattamento in relazione all’obbligo di compensazione dovrebbe essere coerente.
(4)È pertanto opportuno, anche alla luce della modifica introdotta nel regolamento (UE) n. 648/2012 con il regolamento (UE) 2017/2402, eliminare dai regolamenti delegati (UE) 2015/2205 e (UE) 2016/1178 tutte le condizioni alle quali i contratti derivati OTC conclusi dal veicolo dell’obbligazione garantita, in relazione a un’obbligazione garantita, possono essere esentati dall’obbligo di compensazione e inserire dette condizioni in un nuovo regolamento delegato che contenga anche le condizioni alle quali i contratti derivati OTC conclusi dalla società veicolo per la cartolarizzazione, in relazione a una cartolarizzazione, possono essere esentati dall’obbligo di compensazione.
(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti delegati (UE) 2015/2205 e (UE) 2016/1178.
(6)Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione presentato alla Commissione europea dall’Autorità bancaria europea, dall’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.
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