Decisione N. 1/2020 del Comitato APE, del 14 Gennaio 2020 che modifica alcune disposizioni del protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari».

Il Comitato APE,

visto l’accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell’Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea con i suoi Stati membri, dall’altra (1) («accordo»), in particolare l’articolo 13,

visto il protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa dell’accordo, e in particolare l’articolo 44,

considerando quanto segue:

(1)A norma dell’articolo 13 dell’accordo, il comitato APE può decidere di modificare le disposizioni del protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa («protocollo») ai fini della loro ulteriore semplificazione.

(2)Le parti hanno convenuto di rettificare l’articolo 6, paragrafo 2, del protocollo, relativo alla definizione delle espressioni «loro navi» e «loro navi officina».

(3)Le parti hanno convenuto di introdurre un nuovo articolo 13 dal titolo «Contabilità separata», al fine di consentire agli operatori economici di ridurre i costi utilizzando tale metodo di gestione degli stock.

(4)Le parti hanno convenuto di sostituire la disposizione dal titolo «Trasporto diretto» con una nuova intitolata «Non modificazione» al fine di consentire una maggiore flessibilità per gli operatori economici per quanto concerne le prove che devono essere fornite alle autorità doganali del paese di importazione quando il trasbordo o il deposito doganale di merci originarie ha luogo in un paese terzo.

(5)Le parti hanno convenuto di introdurre un nuovo articolo 17 del protocollo al fine di consentire agli operatori economici di spedire zuccheri di origini diverse senza doverli conservare in depositi distinti.

(6)Le parti hanno convenuto di modificare l’articolo sulle prove dell’origine, che ora è rinumerato come articolo 18, al fine di offrire agli operatori economici una maggiore flessibilità nel conformarsi ai requisiti delle prove dell’origine.

(7)Alcune modifiche sono state introdotte, con effetto dal 1o gennaio 2012 e dal 1o gennaio 2017, nella nomenclatura disciplinata dalla convenzione sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (sistema armonizzato). Poiché con tali modifiche non si intendeva cambiare le norme di origine, per mantenere lo status quo è necessario modificare di conseguenza l’allegato II del protocollo.

(8)In seguito all’adesione della Croazia all’Unione, è necessario apportare modifiche all’allegato IV del protocollo per introdurre la versione di lingua croata della dichiarazione dell’allegato IV.

(9)Sono state inserite modifiche nell’elenco dei paesi e territori d’oltremare di cui all’allegato IX del protocollo. È pertanto necessario, al fine di tenere conto di tali modifiche, modificare tale allegato di conseguenza.

(10)Considerato il numero di modifiche da apportare al protocollo e agli allegati, per ragioni di chiarezza occorre che il protocollo sia sostituito integralmente,

Ha adottato la presente Decisione:

Articolo 1

Il testo del protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa dell’accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell’Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea con i suoi Stati membri, dall’altra è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 31 Marzo 2020.

Fatto a Viktoria (Seychelles), il 14 Gennaio 2020

Per il comitato APE

Dillum HAYMANDOYAL

Copresidente ESA

Cécile BILLAUX

Copresidente UE

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.093.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2020:093:TOC

 

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