Il Consiglio Direttivo della Banca Centrale europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il secondo comma dell’articolo 12.1, in combinato disposto con il primo trattino dell’articolo 3.1 e all’articolo 18.1,
considerando quanto segue:
(1)Conformemente a quanto previsto dall'articolo 18.1 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, la Banca centrale europea (BCE), insieme alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito, le BCN), ha la facoltà di operare sui mercati finanziari, tra l'altro, comprando e vendendo a titolo definitivo strumenti negoziabili, al fine di realizzare gli obiettivi del Sistema europeo di banche centrali .
(2)La decisione (UE) 2016/948 della Banca centrale europea (BCE/2016/16) (1), ha istituito un programma di acquisto per il settore societario (corporate sector purchase programme, CSPP). Insieme al terzo programma per l'acquisto di obbligazioni garantite, al programma di acquisto di titoli garantiti da attività e al programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari, il CSPP rientra nel programma ampliato di acquisto di attività (PAA) della BCE. Il PAA punta a migliorare la trasmissione della politica monetaria, facilitare l'erogazione del credito all'economia dell'area dell'euro, rendere più accessibili le condizioni di finanziamento di famiglie e imprese e supportare la costante convergenza dell'inflazione verso livelli inferiori ma prossimi al 2% nel medio termine, in coerenza con l'obiettivo principale della BCE di mantenere la stabilità dei prezzi.
(3)Considerate le eccezionali circostanze economiche e finanziarie correlate alla diffusione della malattia causata dal Coronavirus (COVID-19), in data 18 marzo 2020, il Consiglio direttivo ha deciso di ampliare la gamma di attività idonee ai fini del CSPP alle carte commerciali non finanziarie, rendendo tutte le carte commerciali di sufficiente qualità creditizia idonee ai fini degli acquisti nell’ambito del CSPP.
(4)Al fine di reagire prontamente alla pandemia in corso, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
(5)Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2016/948 (BCE/2016/16),
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
Modifica
All'articolo 2 della decisione (UE) 2016/948 (BCE/2016/16), il punto 2 è sostituito dal seguente:
«2.Se uno strumento di debito negoziabile ha una scadenza originaria inferiore o uguale a 365/366 giorni, la scadenza residua minima è di 28 giorni al momento del suo acquisto da parte della banca centrale dell’Eurosistema competente.
Se uno strumento di debito negoziabile ha una scadenza originaria maggiore o uguale a 367 giorni, la scadenza residua minima è di 6 mesi e la scadenza residua massima è di 30 anni e 364 giorni al momento del suo acquisto da parte della banca centrale dell’Eurosistema competente.».
Articolo 2
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 24 Marzo 2020.
La Presidente della BCE
Christine LAGARDE
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