La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 246/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi) (1), in particolare l’articolo 1,
sentito il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 906/2009 (2) della Commissione concede ai consorzi di trasporto marittimo di linea un’esenzione per categoria dal divieto di cui all’articolo 101, paragrafo 1, del trattato, a determinate condizioni. Tale regolamento si applica fino al 25 aprile 2020.
(2)In base alla valutazione del regolamento (CE) n. 906/2009, a seguito di una consultazione pubblica, la Commissione ha raccolto informazioni e dati comprovanti, con un sufficiente grado di certezza, che i consorzi conformi alle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 906/2009 soddisfano ancora tutte e quattro le condizioni di cui all’articolo 101, paragrafo 3, del TFUE. Nella situazione di mercato attuale e in quella prevista, i consorzi riducono i costi attraverso economie di scala, la razionalizzazione dei servizi e un migliore utilizzo delle navi. Nel caso di accordi di consorzio che soddisfano le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 906/2009, si può presumere che una congrua parte delle riduzioni dei costi sia trasferita ai clienti per effetto della concorrenza tra i membri del consorzio (concorrenza interna), a cui si aggiunge la soglia di quota di mercato del 30 % che garantisce che sia esercitata sufficiente concorrenza da imprese che non appartengono al consorzio (concorrenza esterna). Gli accordi di consorzio che soddisfano le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 906/2009 sono indispensabili per realizzare tali incrementi di efficienza. Non esiste nessun altro tipo meno restrittivo di cooperazione tra operatori del trasporto marittimo di linea a mezzo container in grado di produrre gli stessi benefici. Infine, per effetto sia della concorrenza esterna che della concorrenza interna, gli accordi di consorzio che soddisfano le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 906/2009 non permettono in alcun modo ai membri di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei servizi di trasporto marittimo di linea nei mercati rilevanti. Pertanto restano validi i motivi che giustificano un’esenzione per categoria per i consorzi, la quale facilita anche il funzionamento dei consorzi pertinenti.
(3)Le condizioni in base alle quali sono stati determinati l’ambito di applicazione e il contenuto del regolamento (CE) n. 906/2009 sono rimaste sufficientemente simili da giustificare la proroga dell’applicazione dello stesso.
(4)Affinché la Commissione possa tenere conto di eventuali variazioni delle condizioni di mercato, e in linea con i poteri della Commissione di cui all’articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 246/2009, è opportuno prorogare di quattro anni il periodo di applicazione del regolamento (CE) n. 906/2009.
(5)È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 906/2009,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
All’articolo 7 del regolamento (CE) n. 906/2009, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Esso si applica fino al 25 aprile 2024».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 Marzo 2020
Per la Commissione
la Presidente
Ursula VON DER LEYEN
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