Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 3, e l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1)Il 12 giugno 2002 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati per accordi di partenariato economico con il gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico.
(2)L’accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall’altra (2) ("accordo di partenariato interinale"), che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico è stato firmato a Londra il 30 luglio 2009. L’accordo di partenariato interinale è stato applicato a titolo provvisorio da Papua Nuova Guinea, Figi e Samoa rispettivamente dal 20 dicembre 2009, dal 28 luglio 2014 e dal 31 dicembre 2018.
(3)L’articolo 80 dell’accordo di partenariato interinale stabilisce le disposizioni relative all’adesione di altri Stati insulari del Pacifico.
(4)Il 4 giugno 2018 le Isole Salomone hanno presentato al Consiglio una richiesta di adesione congiuntamente a un’offerta di accesso al mercato.
(5)La Commissione ha valutato l’offerta delle Isole Salomone e, previe modifiche, l’ha ritenuta accettabile. Di conseguenza la Commissione ha concluso i negoziati con le Isole Salomone il 23 ottobre 2018.
(6)Conformemente all’articolo 76, paragrafo 3, dell’accordo di partenariato interinale, l’Unione e le Isole Salomone applicano l’accordo di partenariato interinale a titolo provvisorio trascorsi 10 giorni dalla data in cui si sono notificate per iscritto l’espletamento delle procedure necessarie a tal fine.
(7)L’adesione delle Isole Salomone all’accordo di partenariato interinale dovrebbe essere approvata a nome dell’Unione fatto salvo il deposito dell’atto di adesione delle Isole Solomone ai sensi dell’articolo 80, paragrafo 2,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
1.L’adesione delle Isole Salomone all’accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall’altra ("accordo di partenariato interinale") è approvata a nome dell’Unione, fatto salvo il deposito da parte delle Isole Salomone dell’atto di adesione a norma dell’articolo 80, paragrafo 2, di tale accordo.
2.Il Presidente del Consiglio, a nome dell’Unione, notifica alle parti dell’accordo di partenariato interinale e alle Isole Salomone l’approvazione, da parte dell’Unione, dell’adesione delle Isole Salomone all’accordo di partenariato interinale.
3.Il testo dell’offerta di accesso al mercato delle Isole Salomone é accluso alla presente decisione.
Articolo 2
1.Ai fini dell’applicazione a titolo provvisorio dell’accordo di partenariato interinale tra l’Unione e le Isole Salomone, il Presidente del Consiglio, a nome dell’Unione, procede alla notifica di cui all’articolo 76, paragrafo 3, dell’accordo di partenariato interinale.
2.L’Unione e le Isole Salomone applicano l’accordo di partenariato interinale a titolo provvisorio trascorsi 10 giorni dalla data in cui si sono notificate per iscritto l’espletamento delle procedure necessarie a tal fine a norma del paragrafo 1.
Articolo 3
L’approvazione dell’adesione delle Isole Salomone all’accordo di partenariato interinale non può essere intesa come tale da conferire diritti o imporre obblighi che possano essere invocati direttamente dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione o degli Stati membri.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 17 Febbraio 2020
Per il Consiglio
Il Presidente
BORRELL FONTELLES
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