Regolamento d’Esecuzione (UE) 2020/421 della Commissione del 18 Marzo 2020 che modifica il Regolamento d’Esecuzione (UE) n. 540/2011.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)L’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (2) della Commissione elenca le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(2)I periodi di approvazione delle sostanze attive abamectina, Bacillus subtilis (Cohn 1872) ceppo QST 713, Bacillus thuringiensis sottospecie aizawai ceppi ABTS-1857 e GC-91, Bacillus thuringiensis sottospecie israeliensis (sierotipo H-14) ceppo AM65-52, Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki ceppi ABTS351, PB 54, SA 11, SA 12 e EG 2348, Beauveria bassiana ceppi ATCC 74040 e GHA, clodinafop, clopiralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), ciprodinil, diclorprop-P, fenpirossimato, fosetil, Lecanicillium muscarium (precedentemente «verticillium lecanii») ceppo Ve 6, mepanipyrim, Metarhizium anisopliae (var. anisopliae) ceppo BIPESCO 5/F52, metconazolo, metrafenone, Phlebiopsis gigantea ceppi FOC PG 410.3, VRA 1835 e VRA 1984, pirimicarb, Pseudomonas chlororaphis ceppo MA 342, pirimetanil, Pythium oligandrum ceppo M1, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61 (precedentemente «s. griseoviridis»), Trichoderma asperellum (precedentemente «t. harzianum») ceppi ICC012, T25 e TV1, Trichoderma atroviride (precedentemente «t. harzianum») ceppi IMI 206040 e T11, Trichoderma gamsii (precedentemente «t. viride») ceppo ICC080, Trichoderma harzianum ceppi T-22 e ITEM 908, triclopir, trinexapac, triticonazolo e ziram sono stati prorogati fino al 30 aprile 2020 dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/168 della Commissione (3).

(3)Le domande di rinnovo dell’approvazione di tali sostanze sono state presentate in conformità del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (4).

(4)È inoltre prevista una proroga del periodo di approvazione delle sostanze attive diclorprop-P, mepanipyrim, spinosad, trinexapac e fosetil per lasciare il tempo necessario ad effettuare la valutazione delle proprietà di interferente endocrino secondo la procedura di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012.

(5)Dato che la valutazione di tutte queste sostanze è stata ritardata per motivi che sfuggono al controllo dei richiedenti, è probabile che la loro approvazione scada prima che venga presa una decisione in merito al rinnovo. È pertanto necessario prorogare i rispettivi periodi di approvazione.

(6)Viste le finalità dell’articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, la Commissione, nei casi in cui deve adottare un regolamento che stabilisce che l’approvazione di una sostanza attiva indicata nell’allegato del presente regolamento non viene rinnovata perché non sono soddisfatti i criteri di approvazione, fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento oppure, se posteriore, alla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce che l’approvazione della sostanza attiva non è rinnovata. Nei casi in cui deve adottare un regolamento che prevede il rinnovo dell’approvazione di una sostanza attiva indicata nell’allegato del presente regolamento, la Commissione si adopera per stabilire, opportunamente in base alle circostanze, la data di applicazione più prossima possibile.

(7)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 Marzo 2020

Per la Commissione

La Presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.084.01.0007.01.ITA&toc=OJ:L:2020:084:TOC

 

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