La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (1), in particolare l’articolo 32, paragrafo 1, lettera g),
considerando quanto segue:
(1)La decisione n. 1313/2013/UE stabilisce il quadro giuridico di rescEU. rescEU è una riserva di risorse a livello dell’Unione il cui scopo è fornire assistenza in situazioni particolarmente pressanti in cui l’insieme delle risorse esistenti a livello nazionale nonché le risorse impegnate dagli Stati membri nel pool europeo di protezione civile non sono in grado di garantire una risposta efficace alle catastrofi naturali e provocate dall’uomo.
(2)La decisione di esecuzione (UE) 2019/570 della Commissione (2) stabilisce la composizione iniziale di rescEU in termini di mezzi e requisiti di qualità. Le riserve di rescEU comprendono finora mezzi aerei per combattere gli incendi boschivi e per l’evacuazione medica, nonché risorse per squadre mediche di emergenza.
(3)A norma dell’articolo 12, paragrafo 2, della decisione n. 1313/2013/UE, le risorse di rescEU devono essere definite tenendo conto dei rischi individuati ed emergenti, dell’insieme delle risorse e delle carenze a livello di Unione.
(4)Nel corso degli ultimi decenni importanti epidemie di malattie che si trasmettono da uomo a uomo e che costituiscono una grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero, quali Ebola, la sindrome respiratoria acuta grave (SARS) e la sindrome respiratoria medio-orientale (MERS), hanno messo alla prova la comunità internazionale, imponendo una risposta coordinata volta a limitarne la diffusione.
(5)Nel luglio 2019 l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato l’epidemia della malattia da virus Ebola nella Repubblica democratica del Congo (RDC) un’emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale e la malattia provocata dal virus è ancora considerata una malattia ad alto rischio. Il virus Ebola può essere accidentalmente trasmesso nell’Unione, come già avvenuto durante l’epidemia del 2013 in Africa occidentale.
(6)Nel contesto di una disponibilità estremamente limitata di vaccini e farmaci in fase di sperimentazione, la costituzione di scorte di contromisure per Ebola è un’importante misura preparatoria in caso di trasmissione della malattia nell’Unione.
(7)Come dimostrato anche dall’epidemia dovuta al nuovo coronavirus 2019-nCoV e alla relativa malattia COVID-19, la diffusione mondiale di questo tipo di malattie altamente infettive impone un’azione coordinata da parte degli Stati membri al fine di evitare l’aggravarsi dell’emergenza nell’Unione, già severamente colpita dall’epidemia.
(8)Il rischio di trasmissione dell’infezione da COVID-19, così come la trasmissione di altre malattie, può essere ridotto se vengono adottate misure appropriate, compreso l’uso di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi medici pertinenti.
(9)Sulla base di una relazione tecnica del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) (3) le autorità sanitarie pubbliche dell’Unione sono incoraggiate a pianificare sufficienti forniture di dispositivi di protezione individuale, in particolare per gli operatori sanitari che curano pazienti contagiati da COVID-19.
(10)Per prepararsi a un’ulteriore diffusione dell’infezione da COVID-19 e ridurre al minimo le possibili carenze, nelle conclusioni sulla COVID-19 del 13 febbraio 2020 (4) il Consiglio ha invitato la Commissione a continuare a vagliare tutte le opzioni disponibili per agevolare l’accesso ai dispositivi di protezione individuale di cui gli Stati membri hanno bisogno.
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